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Fase 2

Pene raddoppiate per chi sfrutta lavoro nero, ecco cosa prevede l'accordo

13 maggio 2020 | 14.16
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Questo, a quanto apprende l'Adnkronos il cuore dell'intesa sui lavoratori invisibili

(Fotogramma)
(Fotogramma)

Braccianti -non solo impiegati nei campi ma anche negli allevamenti e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse- nonché colf e badanti. Il datore di lavoro può autodenunciarsi e, con il pagamento dei contributi pregressi in misura forfettaria, mettersi in regola. Con una premessa però: sono esclusi dalla misura sospensione ed estinzione i reati penali legati allo sfruttamento, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, caporalato. E questo anche se tali reati sono stati commessi per il lavoratore invisibile di cui ora si chiede la messa in regola. C'è inoltre un aumento delle pene -che vengono raddoppiate- per chi viene beccato a sfruttare lavoro in nero. Questo, a quanto apprende l'Adnkronos, il cuore dell'intesa sui lavoratori invisibili raggiunto dal governo nella serata di ieri.

Se il datore di lavoro è già stato condannato per uno dei reati di cui sopra -anche condanna non definitiva- o anche solo per aver utilizzato lavoratori in nero, non può accedere alla misura che verrà inserita nel dl rilancio, in Cdm oggi alle 17. La disposizione si applica ai migranti che hanno avuto un permesso di soggiorno scaduto tra il 31 ottobre 2019 e il 31 gennaio 2020 e non rinnovato (quelli in scadenza dopo il 31 gennaio sono già stati tutti rinnovati automaticamente fino al 31 agosto dal decreto Cura Italia, ndr); devono essere rimasti in Italia e fatto i rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 e non successivamente; sono in grado di esibire un contratto di lavoro regolare del 2019 in uno dei settori interessati dalla norma.

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