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Pensioni d'oro, prelievo solidarietà legittimo per 3 anni

09 novembre 2020 | 14.50
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(Fotogramma)
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"Il legislatore può “raffreddare” la rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo e imporre a carico delle stesse un prelievo di solidarietà, a condizione che osservi i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, anche in ordine alla durata della misura". È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 234 depositata oggi, relatore Stefano Petitti, decidendo sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Milano e da alcune sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti riguardo alle misure di contenimento della spesa previdenziale disposte dalla legge di bilancio 2019 a carico delle cosìddette pensioni d'oro.

La Corte, si legge nella nota, ha dichiarato non fondate le questioni a proposito del “raffreddamento” triennale della rivalutazione automatica e, viceversa, le ha accolte limitatamente alla durata quinquennale del contributo di solidarietà. Secondo la Corte, la misura limitativa della rivalutazione automatica, finalizzata dal legislatore al perseguimento di obiettivi interni al sistema previdenziale aventi un orizzonte triennale, finanziamento della “quota 100”, non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità, poiché comunque garantisce un seppur parziale, ma non simbolico recupero dell’inflazione anche alle pensioni di maggiore consistenza.

Riguardo al contributo di solidarietà, invece, prosegue la nota, la Corte ha osservato che questa misura, diretta al perseguimento dei già menzionati obiettivi triennali interni al sistema pensionistico, non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità e risulta costituzionalmente tollerabile in quanto opera secondo un criterio di progressività e fa comunque salvo il trattamento minimo di 100.000 euro lordi annui.

La Corte ha ritenuto tuttavia irragionevole per sproporzione la durata quinquennale del prelievo. Tale durata è eccessiva rispetto all’ordinaria proiezione triennale del bilancio di previsione dello Stato e all’estensione nel tempo degli obiettivi perseguiti dalla misura, oltre che disallineata rispetto al limite temporale dell’intervento limitativo della perequazione, pur disposto nella medesima legge di bilancio.

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