Referendum giustizia, si avvicina il voto: la legge e le ragioni del Sì e del No

12 marzo 2026 | 18.41
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Il 22 e 23 marzo gli italiani saranno chiamati a esprimersi sul referendum confermativo indetto sulla riforma costituzionale riguardante l’ordinamento giudiziario. Si tratta di una consultazione popolare di particolare importanza, perché il voto non riguarda una legge ordinaria, ma la modifica di alcune disposizioni della Costituzione che regolano il funzionamento della magistratura e, in parte, i rapporti tra poteri dello Stato. Il quesito sottoposto agli elettori riproduce il titolo formale della legge già approvata dal Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Come previsto dalla Costituzione, la riforma entrerà in vigore solo se sarà confermata dal voto popolare; non è previsto un quorum di partecipazione; dunque, il risultato sarà valido qualunque sia l’affluenza. La legge di revisione costituzionale interviene su sette articoli del testo fondamentale, nello specifico, gli articoli sono: 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110. Si tratta di norme che definiscono, da un lato, i poteri del Presidente della Repubblica come vertice del Consiglio superiore della magistratura (Csm) e, dall’altro, i principi di autonomia della funzione giudiziaria e il ruolo del Csm come organo di autogoverno. Le modifiche riguardano quindi l’assetto complessivo della magistratura italiana, toccando sia il profilo istituzionale sia quello organizzativo. Il cuore della riforma è rappresentato dall’introduzione della separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti. Nel sistema attuale, entrambi appartengono a un’unica carriera, pur svolgendo funzioni diverse e con limiti nei passaggi da un ruolo all’altro. La riforma, invece, prevede una distinzione netta tra i due percorsi professionali, con ambiti separati di attività e di autogoverno. Per realizzare questa distinzione vengono istituiti due organi autonomi: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. Ciascuno di essi eserciterà le competenze relative all’organizzazione interna, alle nomine, ai trasferimenti e alle valutazioni della propria categoria di magistrati. Nonostante questa scissione, alcuni elementi dell’attuale Csm rimangono immutati. Continueranno a far parte di diritto dei due Consigli il Presidente della Corte di cassazione e il Procuratore generale presso la stessa Corte, a seconda delle funzioni. Resta invariata anche la proporzione tra componenti laici, scelti dal Parlamento tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati di comprovata esperienza, e componenti togati, cioè magistrati eletti all’interno della magistratura. Una delle innovazioni più rilevanti introdotte dalla riforma riguarda però il metodo di selezione di questi componenti. In luogo dell’attuale sistema elettorale basato sul voto diretto dei magistrati per i membri togati, la riforma prevede l’introduzione di un meccanismo di sorteggio. Questo meccanismo opera in due modi differenti. Per i componenti laici, un terzo del totale, viene predisposto un elenco nazionale composto da professori ordinari di diritto e avvocati con almeno quindici anni di esercizio: tale elenco è votato dal Parlamento in seduta comune entro sei mesi dall’inizio della legislatura. Da questo elenco, i componenti laici del Csm giudicante e del Csm requirente vengono estratti a sorte. Per i componenti togati, invece, la selezione avviene tramite sorteggio diretto tra i magistrati: saranno estratti a sorte due terzi dei componenti, scegliendo fra magistrati giudicanti per il Consiglio giudicante e fra magistrati requirenti per quello requirente. Si tratta quindi di un sistema di selezione che riduce l’elemento elettivo e aumenta il peso della casualità controllata. La riforma introduce anche un altro elemento significativo: l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare, un organo dedicato alla gestione dei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. Questa Corte assumerebbe funzioni oggi in parte attribuite al Csm, centralizzando il segmento disciplinare e definendo un modello più formalizzato di giurisdizione disciplinare. Anche la composizione e il funzionamento di questo nuovo organo rientrano tra gli elementi su cui si concentra il dibattito politico. Le forze politiche hanno assunto posizioni diverse rispetto alla riforma. Il centrodestra, cioè Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, sostiene il Sì, condividendo l’impianto complessivo della legge e ritenendo opportuno confermarla attraverso il voto popolare. Il fronte del No è composto principalmente da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi–Sinistra, che contestano alcuni aspetti della riforma e ne mettono in dubbio l’impatto sull’autonomia della magistratura. Una posizione distinta è quella di Italia Viva, che si dichiara favorevole al principio della separazione delle carriere ma critica rispetto agli strumenti adottati dalla riforma; in sede parlamentare, infatti, il partito si è astenuto. Il confronto politico riflette anche un dibattito più ampio nella società e nel mondo giuridico. Chi sostiene la riforma ritiene che la separazione delle carriere possa rafforzare la terzietà del giudice nel processo penale, distinguendo in modo netto i ruoli di chi giudica e di chi conduce l’azione penale. Ritiene inoltre che i meccanismi di sorteggio introdotti per la composizione dei Csm possano ridurre l’influenza delle correnti associative e contribuire a una gestione più trasparente dell’autogoverno della magistratura. Un altro elemento sottolineato dai sostenitori del Sì è il rafforzamento della responsabilità disciplinare attraverso la nuova Alta Corte, considerata una garanzia di maggiore efficienza e indipendenza del procedimento disciplinare. Le critiche alla riforma si concentrano invece sul rischio di una diminuzione dell’autonomia complessiva della magistratura. I contrari osservano che l’aumento del ruolo del Parlamento nella definizione dell’elenco dei componenti laici e il ricorso al sorteggio potrebbero creare spazi di influenza politica non previsti nel modello costituzionale originario. Sottolineano inoltre che la separazione delle carriere, così come definita dalla riforma, potrebbe non portare benefici concreti in termini di durata dei processi e di efficienza del sistema giudiziario. Infine, alcuni rilievi critici riguardano la rappresentatività: il sorteggio, pur riducendo la competizione tra correnti, potrebbe selezionare componenti privi di un mandato diretto o di una particolare esperienza nell’autogoverno. Il voto del 22 e 23 marzo offrirà dunque ai cittadini la possibilità di confermare o respingere un intervento di ampia portata, destinato a incidere sul modello di magistratura previsto dalla Costituzione e sul sistema dei rapporti tra poteri dello Stato.

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