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Voucher, rischio maxisanzione

11 agosto 2017 | 13.02
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Dare indicazioni al personale ispettivo in modo da applicare correttamente le conseguenze sanzionatorie a chi viola le regole previste dai nuovi voucher. E' questo l'obiettivo della circolare n.5/2017 dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che è intervenuto sul regime che regola il lavoro occasionale. Il superamento da parte di un utilizzatore per ogni singolo prestatore del limite economico di 2.500 euro - ricorda l'Inl - o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco di un anno civile, comporta la trasformazione del relativo rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno in cui si realizza il predetto superamento, con applicazione delle connesse sanzioni civili ed amministrative.

Tali regole, precisa l'Ispettorato, valgono anche per il settore agricolo, ma non operano nel caso in cui l'utilizzatore sia la pubblica amministrazione. Aver acquisito invece "prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa" integra, secondo l'Inl, un difetto 'genetico' afferente alla costituzione del rapporto. Ciò comporta quindi, in applicazione dei principi civilistici, la conversione dello stesso rapporto nella tipologia ordinaria del lavoro a tempo pieno e indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, se accertata la natura subordinata dello stesso. Le sanzioni non sono applicabili se il rapporto precedente era regolato con un contratto di somministrazione.

L'Ispettorato nazionale del lavoro fornisce inoltre dei chiarimenti in merito alla sanzione prevista in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione della prestazione occasionale e la cosiddetta 'maxisanzione' per il lavoro 'nero'. L'Inl evidenzia che nelle ipotesi di mancata trasmissione della comunicazione preventiva, ovvero di revoca della stessa a fronte di una prestazione di lavoro giornaliera effettivamente svolta, la mera registrazione del lavoratore sulla piattaforma predisposta dall'Inps non costituisce di per sé elemento sufficiente ad escludere che si tratti di un rapporto di lavoro sconosciuto alla pubblica amministrazione con la conseguente possibilità di contestare l'mpiego di lavoratori 'in nero' (stesso principio espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 16340/2013).

Ciò premesso - rimarca l'Inl - occorre individuare dei criteri utili a differenziare le ipotesi in cui la prestazione di lavoro effettivamente resa possa considerarsi quale prestazione occasionale non comunicata ovvero come un 'normale' rapporto di lavoro 'in nero', e come tale sanzionabile esclusivamente con la cosiddetta maxisanzione. In tal senso, L'Ispettorato ritiene necessaria una attenta valutazione della singola fattispecie rispetto alla quale si applicherà esclusivamente la sanzione ogniqualvolta ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: quando la prestazione è comunque possibile perché non si sono superati i limiti economici e temporali (280 ore); e se la prestazione può effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite.

Agli utilizzatori che violano gli obblighi di comunicazione preventiva (esclusi i libretti famiglia e la pubblica amministrazione) e a chi utilizza il contratto di prestazione occasionale nonostante i divieti del comma 14 (ad esempio gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato) viene applicata una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Laddove venga riscontrata invece la violazione degli obblighi in relazione a più lavoratori, la sanzione corrisponderà al prodotto tra 833,33 euro e la somma delle giornate lavorative non regolarmente comunicate. Stesso discorso per chi viola le regole relative a riposo giornaliero, pause e riposi settimanali. Il mancato rispetto, precisa l'Inl, comporta l'applicazione delle specifiche sanzioni previste.

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