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Superbonus 110%, ecco le condizioni

19 agosto 2020 | 07.56
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Superbonus 110%, ecco le condizioni

Unicredit detta le sue condizioni per l’acquisto del credito d’imposta maturato da chi vuole usufruire del superbonus del 110% sui lavori di miglioramento energetico dell’edificio. E' quanto scrive laleggeugualipertutti.it spiegando che, in una nota, il gruppo bancario con sede a Milano spiega che, fino al 30 settembre, il prezzo di acquisto del credito sarà di 102 euro per ogni 110 euro per le persone fisiche, mentre per le imprese il rapporto sarà di 100 euro per ogni 110 euro. Quegli otto euro in meno per i contribuenti e i 10 euro in meno per le imprese equivalgono all’onere da riconoscere alla banca per il servizio messo a disposizione.

Inoltre, Unicredit rende noti i tassi fissi di interesse degli anticipi su fatture o contratti, ovvero: tasso di interesse debitore nominale annuo per persone fisiche e condomini: 2,75%; tasso di interesse debitore nominale annuo per le imprese: 6,4%.

Come abbiamo già abbondantemente spiegato, anche nella nostra guida completa al superbonus 110% per fare i lavori gratis, è possibile beneficiare dell’agevolazione prevista dal decreto Rilancio sui lavori di efficientamento energetico degli immobili utilizzando direttamente la maxi-detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, oppure esercitando una di queste due opzioni:

- lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto all’impresa che effettua i lavori di importo massimo non superiore al 100%. Il fornitore, a sua volta, può recuperare l’importo come credito d’imposta pari alla detrazione spettante, cioè al 110%, con la possibilità di cedere ulteriormente il credito ad altri soggetti, comprese le banche;
- la cessione del credito d’imposta che corrisponde alla detrazione spettante ad altri soggetti, comprese le banche.

Queste due opzioni possono essere esercitate alla fine dei lavori oppure alla scadenza degli stati di avanzamento, purché non siano più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento dovrà riguardare almeno il 30% dei lavori ed il secondo almeno il 60%. Il credito di imposta ceduto, che non sia oggetto di ulteriori cessioni, verrà fruito tramite compensazione in F24 con tributi e contributi dovuti dal cessionario con la stessa ripartizione in 5 quote annuali, con cui sarebbe stata utilizzata la detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Tornando alle condizioni di Unicredit, il gruppo bancario si impegna ad acquistare i crediti maturati per la realizzazione dei lavori agevolati dal superbonus. La persona fisica, il condominio o l’impresa si impegna a cedere alla banca i futuri crediti fiscali che matureranno in seguito alla realizzazione dei lavori e a destinare i proventi derivanti dalla cessione dei crediti stessi diventati certi, liquidi ed esigibili sul proprio conto corrente acceso presso la banca a estinzione o riduzione del finanziamento concesso.

È possibile anche richiedere l’apertura di credito per far fronte all’anticipo di contratti o fatture della durata massima di 18 mesi attraverso l’apertura di un conto corrente a termine dedicato e senza costi fissi fino a 30 operazioni.

La banca garantisce l’anticipo: fino al 100% della cessione del credito per le persone fisiche e per i condomini; del 60% della cessione del credito per le imprese.

Nei giorni scorsi, l’altro grande gruppo bancario italiano, ovvero Intesa Sanpaolo, aveva annunciato un accordo con la Confederazione delle piccole e medie imprese (Confapi) per consentire alle aziende la cessione del credito d’imposta derivante dai lavori agevolati dal superbonus.

Nel foglio informativo n. 497/003 pubblicato dalla banca, sono state rese note le seguenti condizioni economiche:
-prezzo di acquisto del credito d’imposta superbonus 110%: 90,91% del valore nominale del credito;
- prezzo di acquisto del credito d’imposta ecobonus e sismabonus, ristrutturazione edilizia e bonus facciate: 80% del valore nominale del credito.

Per quanto riguarda la modalità di pagamento, Intesa Sanpaolo precisa che il corrispettivo di cessione verrà versato dal cedente al cessionario entro 5 giorni lavorativi successivi alla data in cui:
-il credito risulti nel cassetto fiscale della banca;
-il cedente abbia consegnato al cessionario la documentazione prevista.

Il corrispettivo – conclude il foglio informativo – sarà corrisposto al cedente mediante accredito sul conto corrente indicato dal cliente ed è determinato nella misura percentuale del valore nominale del credito ceduto sopra indicata.

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