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Comunicato stampa

Avvocato Luigi Parenti: “Pagamenti non in contanti, affidarsi ad esperti per non incorrere in errori nella gestione”

21 luglio 2022 | 16.01
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Avvocato Luigi Parenti: “Pagamenti non in contanti, affidarsi ad esperti per non incorrere in errori nella gestione”

Il decreto 184 del 2021 include le transazioni online tra gli strumenti sottoposti alle norme del codice penale

Roma, 21 luglio 2022. L’uso crescente dei pagamenti online e di strumenti digitali sempre più innovativi ha spinto il legislatore ad aggiornare la normativa in materia di frodi, includendo tra le tipologie di pagamento soggette a controlli anche quelle diverse dal contante. Così lo scorso dicembre è entrato in vigore il decreto legislativo 184, che – allineando l’Italia alle richieste dell’Unione Europea – modifica il decreto legislativo 231 dell’8 giugno 2001. “La disciplina ora contempla espressamente mezzi di pagamento diversi dai contanti e fa sì che anche utilizzando questi ultimi si possa incorrere nei reati previsti dal codice penale” spiega l’avvocato Luigi Parenti, patrocinante in Cassazione e titolare dell’omonimo storico studio legale a Roma con sede anche a Milano, sottolineando quindi la necessità per le imprese di “rivolgersi a professionisti competenti per gestire e registrare in modo corretto anche questo tipo di transazioni”.

Dai bonifici ai pagamenti online, passando addirittura per quelli realizzati in criptovalute, come i bitcoin, solo per fare un esempio. Del resto, per non escludere alcuna tipologia, l’articolo 1 del decreto parla di “ogni dispositivo, oggetto o record protetto, materiale o immateriale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all’utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali”. Ogni azione che prevede passaggio di denaro, ora, può determinare il configurarsi dei reati previsti dal codice penale in materia di pagamenti.

Si va dall’indebito utilizzo e la falsificazione, previsti dall’articolo 493-ter, alla detenzione e diffusione di apparecchi, dispositivi o programmi informatici atti a commettere reati relativi a strumenti di pagamento (articolo 493-quater), alla frode informatica, di cui parla l’articolo 640-ter. “Pensare che l’uso di strumenti informatici possa rendere meno efficaci o più complessi i controlli è assolutamente sbagliato. Perciò – aggiunge l’avvocato Parenti - è fondamentale eseguire con cognizione di causa tutte le operazioni. Per evitare i rischi che possono verificarsi in ambienti aziendali e societari è perciò necessario adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo, che permetta di avere una considerazione adeguata degli stessi e che consenta di porre in essere le necessarie attenzioni”.

Contatti: https://www.studiolegaleparenti.com/

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