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Bollo auto, che succede se non lo paghi: sanzioni, cosa si rischia

05 giugno 2022 | 19.27
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Chi effettua i controlli? E si può continuare a circolare? Tutte le risposte

(Fotogramma)
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Che succede se non si paga il bollo auto? Cosa si rischia e a quanto ammontano le sanzioni? E poi si può circolare? Il bollo auto "va pagato annualmente e in un’unica soluzione - ricorda La Legge per Tutti - La scadenza coincide con la fine del mese di immatricolazione del veicolo. È tuttavia prevista una tolleranza: si può cioè pagare, senza subire sanzioni, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui il bollo è dovuto".

"Il bollo auto è un’imposta regionale, per quanto la normativa generale è dettata dallo Stato. Le Regioni sono quindi titolate alla riscossione del tributo - spiega il portale di diritto - Fanno eccezione solo le Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, per le quali l’imposta è riscossa dall’Agenzia delle Entrate".

Se si paga il bollo auto in ritardo la prima conseguenza "è l’applicazione delle sanzioni tributarie. Si tratta di sanzioni di carattere amministrativo che fanno lievitare l’importo dovuto alla Regione o all’Agenzia delle Entrate. Chiaramente, più è esteso il ritardo, tanto maggiori saranno le sanzioni da versare. Quindi, chi non paga il bollo auto può continuare a circolare, né subirà multe stradali nell’ipotesi di eventuali controlli. Tantomeno gli saranno sottratti i punti dalla patente. Il bollo infatti è un rapporto di natura tributaria, non è una condizione per la circolazione del veicolo".

A quanto ammontano le sanzioni? "Chi paga il bollo entro i primi 14 giorni oltre la scadenza della tolleranza subisce una sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo. Pertanto, chi adempie al quattordicesimo giorno dovrà versare una sanzione dell’1,4%; chi paga il bollo dal 15° al 30° giorno dopo la scadenza subisce una sanzione pari all’1,5%; dal 30° al 90° giorno la sanzione è dell’1,67%; dal 90° giorno a 1 anno la sanzione è del 3,75%. Una volta scaduto l’anno utile per il ravvedimento operoso, la sanzione per l’omesso versamento del bollo auto è pari al 30% dell’importo dovuto più un interesse dello 0,5% per ogni sei mesi di ritardo" spiega La Legge per Tutti.

Quando non si paga il bollo auto "si riceve un avviso di accertamento da parte dell’ente titolare del credito che, come abbiamo visto, può essere tanto la Regione quanto l’Agenzia delle Entrate. L’atto viene notificato a mezzo raccomandata o consegnato a mani da un messo notificatore. Il contribuente ha 60 giorni di tempo per pagare o fare ricorso, nell’ipotesi in cui ritenga l’importo non dovuto (ad esempio, perché già corrisposto o riferito a un periodo in cui l’auto era già stata venduta o rottamata). Il giudice competente per il ricorso è la Commissione Tributaria Provinciale. Alla scadenza dei sessanta giorni, l’ente titolare del credito iscrive a ruolo il proprio credito incaricando l’Agente per la Riscossione esattoriale di procedere a recuperare coattivamente le somme. Ciò non avviene quasi mai immediatamente: a volte, passano mesi se non anni. L’Esattore, a questo punto, notifica la famigerata cartella esattoriale con cui ingiunge il pagamento del bollo, delle sanzioni e degli interessi nel frattempo maturati".

E' possibile fare ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella "laddove si ritenga l’importo non dovuto. Il ricorso va presentato, anche in questo caso, presso la Commissione Tributaria Provinciale. Attenzione però: i motivi del ricorso non possono più riguardare la debenza del tributo ma devono riguardare fatti successivi alla notifica dell’accertamento (ad esempio l’intervenuta prescrizione, l’omessa notifica dell’avviso di accertamento, l’avvenuto pagamento, la pendenza di un ricorso che abbia sospeso l’obbligo di pagamento). Una volta che l’Agente per la riscossione esattoriale ha notificato la cartella e questa è diventata definitiva perché non opposta, né pagata nel termine dei 60 giorni appena visti, il contribuente è soggetto alle azioni esecutive e cautelari. In particolare, egli può essere destinatario di: un pignoramento dei beni (ad esempio il conto corrente, il quinto dello stipendio o della pensione); un fermo amministrativo del veicolo. Il tutto per un importo pari al bollo non pagato comprensivo delle sanzioni e degli interessi maturati".

"Il fermo auto deve essere anticipato da un preavviso di almeno 30 giorni per dare il tempo al contribuente di pagare o di chiedere una rateazione (che eviterebbe il fermo). In alternativa, il contribuente potrebbe dimostrare che il veicolo è strumentale all’attività d’impresa o professionale: in tal caso, il fermo non verrà iscritto. Tuttavia, è necessario che il veicolo sia iscritto nel libro dei beni ammortizzabili".

"I controlli per l’omesso versamento del bollo auto non vengono eseguiti dalla polizia stradale poiché, come si è detto, il versamento dell’imposta non è una condizione per la circolazione ma solo un adempimento fiscale".

Qual è la prescrizione? "Il bollo auto si prescrive dopo 3 anni che decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’imposta doveva essere versata - spiega La Legge per Tutti - Il termine viene interrotto dalla notifica dell’avviso di accertamento e inizia a decorrere da capo a partire dal giorno successivo. La notifica della cartella esattoriale interrompe il temine di prescrizione del bollo auto, per farlo decorrere nuovamente da capo. Anche la cartella per il bollo auto non pagato si prescrive dopo tre anni, ma in questo caso il termine inizia a decorrere dal giorno successivo alla notifica della cartella stessa".

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