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Call center e Registro opposizioni, cosa fare se si ricevono ancora telefonate

15 settembre 2022 | 09.07
LETTURA: 4 minuti

La legge prevede alcuni obblighi per i call center che fanno le telefonate

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Call center e Registro pubblico delle opposizioni, cosa si può fare se si ricevono ancora chiamate commerciali pur essendo iscritti? Se si obietta l’avvenuta iscrizione al Registro, o ci si sente dire 'ah, mi scusi non lo sapevo' oppure chi ha chiamato attacca subito. In realtà la legge obbliga l’operatore a verificare se il numero che si sta per chiamare si trova nell’elenco di chi non vuole essere contattato ricorda laleggepertutti.it. L’unico modo per tentare di chiudere definitivamente la faccenda è quello di segnalare l’abuso (perché di abuso si tratta) all’Autorità garante della privacy.

A che serve il Registro delle opposizioni?

Chi ancora non si è iscritto al nuovo Registro pubblico delle opposizioni, operativo dall’estate del 2022 con decreto del presidente della Repubblica, può inserire in qualsiasi momento il proprio numero di telefono fisso o cellulare nell’elenco di chi non vuole che vengano utilizzati i propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. Per le chiamate dai call center indesiderate, insomma. L’iscrizione è gratuita e indefinita, anche se può essere revocata in ogni momento.

È possibile inserire nel Registro pubblico delle opposizioni il numero di telefono di cui si è intestatari e/o l’eventuale indirizzo di posta cartacea, oppure se già iscritti, è possibile aggiornare i dati o revocare l’iscrizione, tramite le modalità indicate alla pagina Internet registrodelleopposizioni.it/it/abbonati/iscrizione.

Chi è iscritto al Registro non riceve più telefonate?

Attenzione perché, una volta avvenuta l’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni, può capitare di ricevere delle telefonate promozionali ma solo a determinate condizioni.

In pratica, il divieto ai call center di chiamare l’iscritto riguarda solo i numeri contenuti negli elenchi telefonici ma non esclude l’utilizzo dei numeri fissi o mobili raccolti e successivamente utilizzati in base ad un consenso prestato, anche inavvertitamente, dall’interessato. Succede, ad esempio, quando si va a fare un acquisto di beni o servizi o quando si fa la semplice tessera del supermercato e si presta il consenso al trattamento dei dati.

In queste occasioni, il consumatore potrebbe aver manifestato il consenso all’utilizzo o alla comunicazione a terzi del proprio numero per lo svolgimento di attività di marketing anche telefonico. Significa che il consenso dato rende legittima la telefonata del call center, nonostante l’iscrizione al Registro.

Se la chiamata è di una società con cui non si ha mai avuto a che fare, sarà inutile chiedere da chi ha avuto il numero: come detto, magari in modo inavvertito, si potrebbe aver autorizzato il negozio, il supermercato o il fornitore di energia a comunicarlo a terzi.

È importante, però, sapere che la legge prevede alcuni obblighi per i call center che fanno le telefonate, cioè:

devono rendere visibile il numero da cui chiamano;

devono indicare con precisione agli interessati al momento della chiamata che, se ricorre questa ipotesi, i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo, altresì, le indicazioni utili all’eventuale iscrizione del contraente nel registro delle opposizioni;

l’informativa può essere resa dagli operatori con modalità semplificate.

Cosa fare se continuano le chiamate dei call center?

Se si vuole che il proprio telefono non squilli più per chiamate promozionali, nonostante si sia iscritti al Registro delle opposizioni, l’interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, integrazione, aggiornamento, cancellazione, di limitazione del trattamento, di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. In pratica, può entrare nella pagina del Garante della privacy per azzerare o modificare tutti i consensi dati in precedenza. Occorre compilare un modulo da inviare all’operatore economico per conto del quale è stata effettuata la chiamata indesiderata. Puoi scaricare qui il modello per l’esercizio dei diritti in materia di trattamento dei dati personali da inviare all’operatore.

Rispetto all’esercizio di tali diritti, il titolare del trattamento deve fornire riscontro all’interessato senza ritardo, al massimo entro un mese dal ricevimento dell’istanza (il termine è prorogabile in casi particolari fino a tre mesi).

Il destinatario del modulo deve inserire la numerazione indicata in una lista di non contattabilità. L’interessato non può più, quindi, essere legittimamente contattato in futuro dallo stesso operatore economico attraverso l’utenza telefonica oggetto di opposizione per finalità promozionali.

Chiamate del call center: il reclamo al Garante

Se il riscontro non arriva entro un mese (entro tre mesi in casi particolari) e le telefonate dello stesso operatore economico continuano, che cosa si può fare?

Si può presentare un reclamo o una segnalazione al Garante della privacy, indicando le telefonate ricevute. Puoi scaricare qui il modulo da inviare al Garante e al quale dovrai allegare la prova dell’avvenuto esercizio dei diritti, cioè dell’invio del modello sopra citato all’operatore economico. Basta allegare, ad esempio, copia della Pec, dell’e-mail o della ricevuta della raccomandata o del fax. La segnalazione consentirà al Garante di adempiere ai suoi compiti istituzionali di controllo.

Il modello di segnalazione può essere inviato:

via fax al numero 06.69677.3785;

via e-mail all’indirizzo protocollo@gpdp.it oppure, solo per le Pec, a protocollo@pec.gpdp.it;

tramite raccomandata indirizzata a: «Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma».

In caso di violazione del diritto di opposizione, si applicano le sanzioni previste dalla legge, che possono arrivare fino a 20 milioni di euro o per le imprese fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.

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