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Vucinic, maxi evasione da 6 milioni: confermato sequestro beni

21 ottobre 2020 | 16.00
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(Fotogramma)
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Dal 2014 al 2017 Mirko Vucinic ha “mantenuto in Italia il centro dei propri interessi, come evidenziato – tra l’altro – dal fatto che la famiglia (moglie e figli) non avesse mai trasferito la residenza da Lecce”. Lo scrivono i giudici della Terza sezione penale della Cassazione nella sentenza con cui lo scorso luglio hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal calciatore contro il sequestro di beni legato ad una maxi evasione fiscale di quasi 6 milioni di euro. Un sequestro confermato lo scorso dicembre dal tribunale del Riesame di Lecce e contro il quale Vucinic aveva presentato ricorso in Cassazione.

I giudici di piazza Cavour sottolineano come “gli Emirati Arabi Uniti rappresentano un Paese a fiscalità privilegiata tale da far operare la presunzione relativa di residenza in Italia e spiegano che per “verificare quale Paese debba ritenersi di effettiva residenza” vengono presi in considerazione alcuni criteri tra cui “il possesso di un’abitazione permanente”, il “centro degli interessi vitali” e il “luogo in cui si soggiorna abitualmente”. “Un complesso e articolato percorso motivazionale” dal quale emerge come “Vucinic avesse mantenuto effettivo e sostanziale domicilio in Italia per almeno 183 giorni all’anno”.

In particolare, scrivono i giudici della Cassazione, per Vucinic l’ordinanza “ha preso in esame tutte le annualità coinvolte e – una ad una – ha analiticamente riportato tutti gli indici che legavano il calciatore al territorio italiano, con particolare riguardo al versamento di contributi per collaboratori domestici, ai numerosi rapporti finanziari correnti, alla proprietà di autoveicoli e motoveicoli, alla titolarità di immobili ed utenze in Lecce e a Roma, alle rilevanti spese sostenute (ammontanti sempre a numerose centinaia di migliaia di euro), alla stipula di contratti immobiliari”.

“Ancora, il tribunale ha esaminato la frequentazione degli istituti scolastici da parte dei figli del ricorrente, verificandone i periodi effettivi e controllando al riguardo anche i timbri di ingresso ed uscita dagli Emirati Arabi; analoga dettagliata verifica, inoltre – concludono i giudici di piazza Cavour - è contenuta nell’ordinanza quanto ai periodi di formale residenza all’estero degli tessi familiari”.

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