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La sentenza

Il portiere può ritirare la posta?

23 gennaio 2017 | 09.19
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(Fotogramma) - FOTOGRAMMA
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Il postino o l'ufficiale giudiziario può consegnare la posta al portiere di un edificio, anche se si tratta di un documento importante, come ad esempio un atto giudiziario. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza, che specifica che in questo caso la notifica è valida e il destinatario non può sostenere di non aver preso conoscenza del suo contenuto. Così, se si tratta di uno sfratto, l'inquilino dovrà abbandonare l'abitazione nonostante l'intimazione sia stata consegnata al portiere.

In assenza a casa dell'effettivo destinatario dell'atto, ricorda il portale 'laleggepeertutti.it', il codice di procedura civile individua una serie di soggetti ai quali il postino o l'ufficiale giudiziario possono consegnare la posta al suo posto. Si tratta dei familiari conviventi (purché maggiori di 14 anni o non incapaci), delle persone addette alla casa (la colf, la domestica, ecc.) o all'ufficio (la segretaria, il dipendente addetto alla posta, ecc.) e, solo in ultima analisi, il portiere. È facoltà di tali soggetti ritirare la posta per conto dell'effettivo destinatario così come rifiutarla.

Se si tratta di una raccomandata, il postino che affida la busta a una persona diversa dal destinatario invia immediatamente a quest'ultimo una seconda raccomandata con la quale lo avvisa dell'avvenuta consegna dell'atto a un soggetto diverso (è la cosiddetta 'Can', Comunicazione di avvenuta notifica). Secondo la Cassazione, la consegna della posta al portiere è valida e sortisce ugualmente effetti nei confronti dell'effettivo destinatario anche se poi quest'ultimo non viene messo al corrente della notifica, per dimenticanza del portiere.

Se il portiere omette di consegnare al condomino l'atto ricevuto per suo conto, la scadenza dei termini per un'eventuale opposizione e difesa ricade solo su quest'ultimo e non c'è possibilità di aggrapparsi a una ipotetica 'giusta causa' per poter ottenere una seconda possibilità. È del resto la legge stessa che stabilisce la validità della notifica al portiere e, pertanto, non c'è possibilità di lamentare la mancata trasmissione della corrispondenza. Tale omissione non integra, secondo la giurisprudenza, gli estremi del caso fortuito per legittimare un'opposizione tardiva o fingere che la notifica non sia mai avvenuta.

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