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Tutela del professionista in caso di malattia: ASSOPROFESSIONI – COLAP - CONFASSOCIAZIONI – CONFCOMMERCIO PROFESSIONI – CNA PROFESSIONI chiedono a Governo e Parlamento l’estensione ai professionisti ex Legge n.4/2013

Falcone
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30 ottobre 2025 | 10.04
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Roma, 30 ottobre 25. ASSOPROFESSIONI (di cui la Lapet è socio fondatore), insieme alle Associazioni professionali dei professionisti ex Legge n.4/2013 quali: COLAP - CONFASSOCIAZIONI – CONFCOMMERCIO PROFESSIONI – CNA PROFESSIONI, hanno inviato ai rappresentanti di Governo e Parlamento, una richiesta unitaria di estensione della tutela del professionista in malattia o infortunio ( art.1 commi da 927 a 944 Legge n.234/2021 Legge di Bilancio per il 2022) ai professionisti associativi, poiché a tutt’oggi applicabile solo ai professionisti ordinistici. Le Confederazioni chiedono quindi equità e paritetica tutela dei professionisti, in stato di malattia o infortunio, siano essi associativi od ordinistici.

La richiesta di modifica della norma in oggetto, giusta nelle finalità poiché prevede la sospensione dei termini degli adempimenti tributari propri del professionista e gestiti per conto dei propri assistiti in caso di malattia, infortunio, maternità e malattia dei figli minori, ma fortemente discriminatoria perché esclude i professionisti di cui alla Legge n.4/2013 iscritti alla gestione separata Inps, riferendosi esclusivamente ai professionisti iscritti in albi.

Al di là della incomprensibile discriminazione su un tema così importante e delicato come la tutela dalla malattia, ricordiamo che il nostro ordinamento prevede, dal 2013, per il settore professionale due macro aree, quella ordinistica e quella normata dalla Legge n.4/2013, purtroppo si deve registrare che gli interventi legislativi che riguardano il mondo professionale, sembrano spesso dimenticare tutto il settore legato al sistema professionistico associativo di cui alla suddetta legge, anche se recentemente il Consiglio dei Ministri ha inserito nella legge Delega di riforma dell’albo unico DCEC un’indicazione specifica sulla tutela delle attività professionali di cui alla Legge n.4/2013, ciò rappresenta un’importante conferma, data dall’Esecutivo di Governo: il sistema delle professioni nel nostro Paese è duale, con due tipologie di percorsi, quello associativo e quello ordinistico.

Purtroppo, relativamente alla legge in oggetto che avrebbe dovuto essere estesa dopo un periodo ‘sperimentale’ di applicazione a tutti i professionisti, si devono registrare discriminazioni anche in più recenti in modifiche, poiché nel mese di settembre 2024, alla Camera, è stato approvato un emendamento proposto dal promotore della legge ovvero l’On. De Bertoldi, che sì modifica la norma originaria inserendo nuove e giuste tutele in caso di maternità o di malattia dei figli minori, ma sempre e soltanto per le professioniste e i professionisti ordinistici discriminando ulteriormente le professioniste ex Legge n.4/2013, ovvero una discriminazione nella discriminazione.

E’ pertanto necessario un intervento legislativo di correzione e ripristino dell’equità, come da proposta emendativa che segue:

All’ art.1 comma 933 lettera a) della Legge n.234 del 30 dicembre 2021, dopo le parole “…ai relativi” inserire: …albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 ;” prosegue nella versione originale.

Motivazione: la giusta tutela in caso di malattia o infortunio o maternità a rischio è applicabile solo per le iscritte e gli iscritti ad albi professionali escludendo le professioniste e i professionisti di cui alla Legge n.4 del 14/01/2013 (Professioni non ricomprese in ordini o collegi) o quelli iscritti in elenchi o registri e indirettamente anche i loro assistiti. I commi da 927 a 944 dell’art. 1 della Legge n.234/2021 (Legge di Bilancio) trattano la materia, in particolare la discriminazione è contenuta nel comma 933 alla lettera a): “933. Ai fini dei commi da 927 a 944: a) per «libero professionista» s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali. Considerando una sorta di paria i professionisti di cui alla Legge n.4/2013 e i loro assistiti, ciò è evidentemente stigmatizzabile sia sotto il profilo costituzionale che sociale, ma la norma di fatto contiene anche una grave lesione della concorrenza. Poiché si prevede la sospensione degli adempimenti tributari propri del professionista svolti per conto dei suoi assistiti. Pertanto, oltre alla discriminazione tra categorie professionali, i contribuenti potrebbero sentirsi maggiormente tutelati affidandosi ad un professionista indicato nella norma e questo non per maggior competenza, ma per una tutela discriminatoria, con buona pace dei professionisti quali i tributaristi, i revisori legali, i professionisti di pratiche amministrative, gli amministratori di condominio, solo per citare alcune categorie discriminate. Sono pertanto posti su diversi piani del diritto alla salute donne e uomini del settore professionale su un tema come la tutela in caso di malattia che non deve mai prevedere limiti e differenze. L’emendamento elimina tale discriminazione ristabilendo parità di diritti in caso di malattia o infortunio o maternità a rischio.

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