
All'esame dei giudici della Corte costituzionale è tornato l'articolo 37 del decreto-legge numero 21 del 2022 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), come convertito e modificato, che ha introdotto contro il caro bollette una tassa straordinaria sui cosiddetti "extraprofitti" delle aziende del settore energetico generati non per meriti produttivi ma dall'incremento dei costi delle materie prime dopo l’invasione russa dell’Ucraina. L'articolo prevede a carico delle imprese che operano nel settore energetico un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico.
L'udienza pubblica in Consulta, giudice relatore Luca Antonini, proviene da due atti di promovimento: l'ordinanza del 7 ottobre 2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari - Saras spa c/Agenzia delle entrate - Direzione regionale Sardegna e dall'ordinanza del 7 febbraio 2025 della Corte di giustizia tributaria di Roma - Eni global energy markets spa - Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Lazio. Entrambe le ordinanze si inseriscono nel contesto delle contestazioni delle aziende energetiche al contributo straordinario voluto dallo Stato ma affrontano il tema da due differenti angolazioni, mettendo in luce diversi profili di presunta incostituzionalità della legge in questione.
Il Caso Saras (avvocati difensori Andrea Silvestri e Matteo Fanni) si centra sull'aspetto tecnico-tributario della non deducibilità del contributo straordinario dal reddito imponibile ai fini di Ires e Irap. La società contesta infatti che non sia possibile dedurlo pur essendo un onere fiscale; che l'indeducibilità violerebbe gli articoli 3, 23, 53 della Costituzione e denuncia un contrasto con il consolidato orientamento della Corte costituzionale secondo cui i costi sostenuti nell'esercizio dell'impresa, se inerenti, devono essere deducibili ai fini del reddito d'impresa.
La Corte tributaria di Roma (caso Egem) invece ha messo in luce profili più ampi, sostanziali e costituzionali. Eni global energy market spa contesta che l'applicazione del contributo ha avuto effetti gravemente sproporzionati arrivando ad azzerare l'utile e addirittura ad intaccare il patrimonio netto della società. La società, rappresentata dagli avvocati Davide De Girolamo e Livia Salvini, rileva che questo effetto potrebbe determinare una violazione del diritto di proprietà sancito dall'articolo 42 della Costituzione e sottolinea la sproporzionatezza del contributo che violerebbe il principio del giusto equilibrio. Trattasi di un contributo del tutto privo di razionalità che andrebbe a incidere in modo più gravoso su alcuni operatori - sostengono i legali di Egem - per ragioni del tutto casuali, in assenza di effettivi incrementi di ricchezza. Pertanto l'Egem denuncia la lesione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e della capacità contributiva, sollevando anche il tema della retroattività della norma che calcola il contributo su un periodo precedente alla sua entrata in vigore. Infine la Corte tributaria individua una rigidità eccessiva del metodo di calcolo che non terrebbe conto di situazioni concrete.
L'avvocatura dello Stato (rappresentata da Salvatore Faraci e Maria Cherubini) nel corso dell'udienza pubblica ha dichiarato l'inammissibilità manifesta delle questioni sollevate e i "clamorosi errori di istituti sostanziali e processuali del diritto tributario" e ha denunciato d'altro canto "l'irragionevolezza intollerabile dei numeri degli extraprofitti": l'implemento dell'utile nel caso di Egem (Eni global energy market) fra primo e secondo trimestre arriva ad esempio al 15% e il differenziale Ires e Irap è di 270%, "c'è qualcosa che non va, anche i numeri sono rilevatori della irragionevolezza".
Non è la prima volta che l'articolo 37 della Legge sulla questione extraprofitti approda a Palazzo della Consulta: nella sentenza 111/2024 la Corte ha parzialmente bocciato l'articolo dicendo che non si possono considerare le accise nella base di calcolo e con l'ordinanza 21 del febbraio 2025 si è rimessa alla Corte di Giustizia europea (rinvio pregiudiziale) affinché stabilisca se il contributo di solidarietà temporaneo imposto agli operatori energetici (legge 197 del 2022) sia da considerarsi compatibile con il diritto dell'Unione.