Lo Statuto dei lavoratori in Consulta, il sindacato Or.S.A.: "L'articolo 19 ostacola la libertà sindacale, la Corte intervenga"

"Si moltiplicano casi paradossali di associazioni sindacali con uno scarso numero di iscritti ammessi alle prerogative dello Statuto solo perché firmatarie o partecipanti alle trattative del contratto collettivo"

 - Susanna Camusso
- Susanna Camusso
08 ottobre 2025 | 14.24
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Lo Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970) torna sotto la lente del giudice delle leggi. La Corte costituzionale, relatore Stefano Petitti, su atto di promovimento del Tribunale di Modena (ordinanza del 14 ottobre 2024), dovrà valutare la legittimità costituzionale dell'articolo 19 (che regola la costituzione delle rappresentanze sindacali in una azienda), nella parte in cui esclude dal diritto di creare una Rsa i sindacati non firmatari del contratto collettivo che non abbiano partecipato attivamente alla negoziazione in qualità di rappresentanti dei lavoratori dell'azienda. La Consulta (sentenza 231/2013) aveva già dichiarato incostituzionale l'articolo 19 nella parte in cui la norma escludeva dal diritto di costituire Rsa i sindacati non firmatari del contratto collettivo applicato in azienda che però avevano comunque partecipato alla negoziazione.

"Esiste un problema di violazione degli articoli 3 e 39 della Costituzione di fronte a cui non possiamo rimanere passivi per altro tempo perché si moltiplicano casi paradossali di associazioni sindacali con uno scarso numero di iscritti ammessi alle prerogative dello Statuto solo perché firmatarie o partecipanti alle trattative del contratto collettivo - interviene durante l'udienza pubblica Giovanni Stramenga, legale per il Sindacato Or.S.A. (settore trasporti, autoferro) - Ora, è vero che il legislatore dovrebbe intervenire, ma di fronte alla sua inerzia il vuoto va colmato. Non resta che confidare nell'attivismo di questa Corte" e "risolvere una situazione insostenibile" perché "oggi l'articolo 19 costituisce un ostacolo alla libertà sindacale".

Con la sentenza del 2013, che ampliava il concetto di rappresentatività, la Corte aveva censurato direttamente la norma al punto in cui imponeva il limite "che siano firmatarie di contratti collettivi". E lo aveva fatto senza rinviare in Parlamento. Il Tribunale di Modena, accogliendo in qualche modo la rivendicazione di Or.S.A., ha sollevato la questione in Consulta osservando che il criterio selettivo per la nomina della Rsa, basato sulla maggiore rappresentatività dei sindacati firmatari di un contratto collettivo, non è un indicatore adeguato dell'effettiva rappresentatività di un sindacato. Ed affermando che il criterio su cui dovrebbe basarsi la selezione di un sindacato per la nomina della Rsa è il consenso dei lavoratori, non solo l'adesione a un contratto collettivo specifico.

Una posizione, quest'ultima, contestata da Arturo Maresca, legale di Seta (Società emiliana trasporti filovari spa), che intervenuto nel corso del dibattimento ha affermato al contrario che "senza un criterio selettivo, le relazioni sindacali sarebbero ingestibili. Se dovesse essere accolta la richiesta del giudice a-quo, di aggiungere un criterio a quello esistente, quello di una fantomatica 'rappresentatività significativa', immaginate cosa accadrebbe nell'accertare quale è questo 'oggetto misterioso'. E che cosa accadrebbe? Che la funzione selettiva del criterio nella nostra giurisprudenza andrebbe vanificato".

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