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Omicidio stradale: da domani in commissione Camera nuovo reato/Adnkronos

23 settembre 2015 | 14.15
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Incidente stradale
Incidente stradale

Carcere fino a 18 anni, che possono diventare 27 per il pirata della strada che fugge senza prestare soccorso; ritiro della patente fino a 30 anni; arresto in flagranza di reato. Questi i punti salienti del provvedimento che introduce nel codice penale i due nuovi reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, approvato dal Senato nel giugno scorso e ora al vaglio della commissione Trasporti della Camera che avvierà domani l'esame del ddl.

Secondo l'articolo 589 del codice penale oggi in vigore, chiunque causi la morte di qualcuno violando le norme del codice della strada è punito con la reclusione da 2 a 7 anni. Pena che sale da 3 a 7 anni se chi commette il reato è ubriaco o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se le vittime sono più di una, la pena potrà essere aumentata del triplo, ma senza superare i 15 anni. Tutte sanzioni che le nuove norme aumentano sensibilmente.

Cinque i nuovi articoli introdotti nel codice penale: per quanto riguarda l'omicidio stradale il 586-bis (sulla morte come conseguenza di altro reato) e il 589-ter (sull'omicidio colposo) stabiliscono pene severe, da 8 a 12 anni, per chi commetta un omicidio colposo guidando sotto l'effetto di alcol o droghe. Carcere da 7 a 10 con il tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non a 1,5 grammi-litro e non sotto l'effetto di droghe. La pena detentiva può arrivare fino a 18 anni se si causa la morte di più persone. Per i pirati della strada pena aumentata della metà (9 anni) se il conducente fugge.

Fino a 4 anni di carcere per il nuovo reato di lesioni personali stradaliLe nuove norme introducono anche il reato di lesioni stradali (con gli articoli 590-ter, 590-quater e 590-quinquies introdotti nel codice penale). La pena prevista è da 2 a 4 anni con tasso superiore a 1,5 grammi-litro di alcol nel sangue o sotto l'effetto di droghe e con un tasso di 0,8 grammi-litro e sotto l'effetto di droghe nel caso di conducenti di mezzi riservati al pubblico.Carcere da 9 mesi a 2 anni nel caso di tasso alcolemico superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 grammi-litro per chi supera i limiti di velocità, non rispetta i semafori, circola contromano, inverte la direzione di marcia nei pressi di curve, dossi e incroci o sorpassa in corrispondenza di strisce pedonali o di linea continua. Pene aumentate da un terzo alla metà nel caso di lesioni personali gravi e dalla metà a due terzi nel caso di lesioni personali gravissime.Nel caso di condotta imprudente non legata ad alcol e droga è prevista la diminuzione fino a un terzo della pena se il danno procurato non è esclusiva conseguenza dell'azione commessa o di omissione. La pena aumenta se le persone coinvolte sono più d'una, con un incremento fino al triplo entro i 7 anni. Quanto alla patente, viene sospesa in attesa del giudizio, ma in caso di condanna o patteggiamento per i reati di omicidio o lesioni stradali viene revocata, anche in caso di sospensione condizionale della pena.

Nuova patente non prima di 15 anni per chi ha ucciso al volante

In caso di omicidio stradale non si può ottenere una nuova patente prima che siano trascorsi 15 anni dalla revoca. Il termine viene elevato a 20 anni per chi sia stato in precedenza condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il termine viene elevato a 30 anni per chi sia risultato alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento dell'incidente. In caso di lesioni personali stradali una nuova patente si potrà ottenere solo dopo 5 anni dalla revoca e dopo 10 anni per chi sia stato in precedenza condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il termine è aumentato sino a 12 anni per chi abbia anche violato i limiti di velocità al momento dell'incidente .Per il reato di omicidio stradale scatta il raddoppio dei termini di prescrizione. Per lo stesso reato e per quello di lesioni personali stradali è previsto rispettivamente l'obbligo di arresto in flagranza e l'arresto facoltativo in flagranza. Nel caso in cui la persona accusata di questi due reati rifiuti di sottoporsi all'alcol-test può essere deciso il prelievo coattivo di campioni biologici.

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