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Irpef

Occhio alla busta paga di dicembre

28 novembre 2018 | 13.04
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Foto di repertorio (Fotogramma) - FOTOGRAMMA
Foto di repertorio (Fotogramma) - FOTOGRAMMA

E' in arrivo il conguaglio Irpef di fine anno. Nella busta paga di dicembre in pratica si tirano le somme sull’ammontare delle tasse che il dipendente deve versare all’Erario sui compensi erogati nel corso dell’anno dal datore di lavoro. Questa operazione, si legge su lavoroediritti.com, potrebbe portare a un rimborso oppure a una trattenuta in busta paga e di conseguenza la retribuzione potrebbe essere maggiore o inferiore al normale.

Nel corso dell’anno l’azienda trattiene già delle tasse per conto del lavoratore, attraverso una diminuzione del suo compenso mensile. Il calcolo dell’Irpef che viene fatto ogni mese è però provvisorio e parziale (si basa su una simulazione) dal momento che l’azienda non sa (ad esempio a gennaio) quale sarà la retribuzione totale e definitiva dell’anno, perché mancano ancora 11 mesi (oltre alle mensilità aggiuntive). Se dalle operazioni di conguaglio emerge che le tasse prelevate nel corso dell’anno al dipendente sono superiori rispetto a quanto effettivamente dovuto nel periodo d’imposta (sulla base del reddito complessivo e definitivo) si parla di “conguaglio a credito” e al dipendente spetta un rimborso in busta paga (sempre di dicembre) pari all’importo delle imposte trattenute in più. Qualora invece dal conguaglio emerge che l’Irpef pagata dal dipendente nel corso dell’anno è inferiore a quella effettivamente dovuta si tratta di un “conguaglio a debito” e al dipendente verrà trattenuta in busta paga una somma pari alle tasse non versate.

Il reddito effettivo dell’anno proveniente dalle operazioni di conguaglio è la base su cui si calcoleranno le addizionali regionali e comunali. L’addizionale regionale si calcola sul reddito complessivo del 2018 e si tratterrà nel corso del 2019. Per l’addizionale comunale, invece, vige un sistema di acconto/saldo: l’acconto 2019 (pari al 30%) da trattenere nello stesso anno è calcolato sul reddito effettivo del 2018 proveniente dalle operazioni di conguaglio; il saldo 2019 (da trattenere nel 2020) è pari al reddito effettivo del 2019 cui è sottratto l’acconto 2019.

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