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Superbonus 110%, ecco i dubbi da chiarire

17 giugno 2020 | 07.24
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(Fotogramma)
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Superbonus 110%, palla al Parlamento: la conversione del decreto Rilancio chiarirà i contorni delle norme relative alle opere di miglioramento energetico degli edifici. Come evidenzia laleggepertutti.it, si tratta di un'’occasione per poter fare dei lavori di ristrutturazione gratis in casa, grazie allo sconto in fattura e alla cessione del credito d’imposta. È sulla parte riguardante i beneficiari del superbonus che restano ancora alcuni dubbi. Il chiarimento definitivo, come detto, uscirà dalle Camere. Per ora, è possibile fissare alcuni punti fermi prendendo in mano il decreto approvato dal Governo.

Per i condomini, si può beneficiare del superbonus del 110% sulle spese che riguardano i lavori sulle parti comuni dell’edificio. Il beneficio va ripartito tra i condòmini. Non ci sono dei requisiti particolari richiesti, nemmeno sulla tipologia delle unità immobiliari che compongono il condominio.

In caso di spesa trainante (ad esempio, la realizzazione del cappotto termico o la sostituzione dell’impianto di climatizzazione con uno a pompa di calore), il superbonus dovrebbe allargarsi alle spese di ristrutturazione di altra natura sulla singola unità immobiliare.

Capitolo a parte per quanto riguarda le cosiddette «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni». Nel caso in cui le unità immobiliari facciano parte di edifici con più unità, possono beneficiare del superbonus anche sulle parti comuni (anche se non condominiali, ma di un unico proprietario e senza la presenza di un condominio). Inoltre, anche in questo caso, le unità immobiliari diverse dagli edifici unifamiliari possono essere di qualunque tipologia, come ad esempio una seconda casa. A leggere bene il testo, dovrebbero essere agevolati anche gli uffici o i negozi (singolarmente accatastati o facenti parte di condomìni), purché appartengano, appunto, a «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni».

La persona fisica che ha un appartamento in un condominio in cui non viene realizzato uno dei lavori trainanti, può beneficiare del superbonus del 110% solo se effettua l’isolamento termico della singola unità immobiliare, che deve interessare almeno il 25% della superficie «dell’involucro dell’intero edificio, costituito dall’unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono» e deve portare all’aumento di almeno due classi energetiche dell’edificio o al raggiungimento di quella più alta, il che non è semplice trattandosi di una sola unità.

Il superbonus del 110% sul risparmio energetico qualificato non spetta alle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari, diversi da quello adibito ad abitazione principale. Un limite che, però, non riguarda gli interventi antisismici o sulle installazioni di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Il vincolo si applica, invece, indirettamente anche per la detrazione del 110% sulle colonnine di ricarica, in quanto per beneficiarne è necessario usufruire «congiuntamente ad almeno uno» dei superbonus sui tre nuovi interventi dell’ecobonus, ma questi non sono ammessi sugli «edifici unifamiliari, diversi da quello adibito ad abitazione principale». Significa, pertanto, che non è ammesso neanche l’incentivo al 110% sulle colonnine. Per il 110% sull’efficientamento e sulle colonnine, sono esclusi i lavori eseguiti da persone fisiche su «edifici unifamiliari» adibiti ad abitazioni secondarie.

Invece, queste persone fisiche su «edifici unifamiliari» adibiti ad abitazioni secondarie, nelle zone sismiche 1, 2 3, possono beneficiare del superbonus del 110% sulle misure antisismiche «speciali», anche se non effettuano uno dei tre interventi trainanti. A quel punto, il superbonus si estende ai pannelli fotovoltaici e i sistemi di accumulo.

I professionisti e le imprese sono esclusi da qualunque detrazione del 110%, tranne nei casi in cui siano condòmini e solo per le parti comuni.

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