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Certificazione Unica e funzionalità

08 marzo 2024 | 17.36
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Certificazione Unica e funzionalità

La Certificazione Unica (o CU) è una certificazione dei redditi da lavoro dipendente, da pensione, da lavoro autonomo o redditi corrisposti al contribuente nel periodo d’imposta di riferimento. Introdotta come certificato unico dipendente (o CUD).

A partire dal 2015 ha cambiato il suo nome in Certificazione Unica e include anche redditi da lavoro autonomo o redditi diversi.

Con provvedimento del 15 gennaio 2024, n. 8253, l’Agenzia delle entrate ha approvato la Certificazione Unica – c.d. “CU 2024”, contenente i dati 2023 riguardati i redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

Deve essere rilasciata esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alla tipologia reddituale indicata

Quest’anno per gli sportivi, che anno percepito compensi nel primo e nel secondo semestre 2023, si vedranno consegnare due CU

CU ORDINARIA: costituita da tutti gli elementi necessari a certificare i redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti e a quelli autonomi e i valori delle ritenute effettuate da trasmettere all’Agenzia delle Entrate;

CU SINTETICA: che riassume in gran parte i valori indicati nella CU ordinaria e che va consegnata, a cura del sostituto d’imposta, al lavoratore dipendente o autonomo

E’ OBBLIGO del contribuente, o tramite soggetto abilitato incaricato, della trasmissione telematica della CU.

Se la CU contiene esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (31 ottobre).

Termini di invio e consegna

Modalità di Invio

All’agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica, attraverso i servizi Entratel e Fisconline

• DIRETTAMENTE dal sostituto d’imposta

• TRAMITE INTERMEDIARIO abilitato ex art.3 c.3 DPR 322/98 Consegna al contribuente l’impegno alla trasmissione (cumulativo e fino a tre anni).

La CU si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Ps: no «scarto» – ricevuta telematica avvenuta ricezione dei dati.

In caso di «scarto» dell’invio ci sono 5 giorni da calendario per rimandare (anche se scade in giorno non lavorativo)

Modalità di Invio

All’agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica, attraverso i servizi Entratel e Fisconline.

Gli invii possono essere:

• ORDINARI

• SOSTITUTIVI

• DI ANNULLAMENTO

ATTENZIONE SEMPRE ENTRO I TERMINI DI PRESENTAZIONE CONSERVAZIONE DELLE CU FINO AL 31 DICEMBRE 2029

Consegna della CU

Sostituto -> Lavoratore

Consegna del formato cartaceo o è facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la CU in formato elettronico, purchè sia garantita allo stesso la possibilità di entrare nella possibilità di questa e di poterla stampare per i successivi adempimenti.

Esempi: firma di ricevuta, raccomandata con ricevuta ritorno, PDF per mail o piattaforme che tracciano lo scarico.

LAVORO SPORTIVO

LE DUE FRANCHIGIE FISCALI DELL’ANNO 2023

Dal punto di vista previdenziale viene prevista dal 1° luglio 2023 una franchigia di 5.000 euro entro la quale non è dovuta alcuna contribuzione mentre relativamente all’imposizione fiscale il precedente limite di esenzione di 10.000 euro viene innalzato a 15.000 euro annui.

PS: al superamento della nuova franchigia di 15.000 euro la ritenuta applicata è a titolo di acconto.

AGENZIA ENTRATE -RISPOSTA AD INTERPELLO N. 474 DELL’11.12.2023

I compensi erogati dal 1° luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l’importo di 15.000 euro, da determinare nel 2023 in applicazione del comma 1bis dell’articolo 51 sopra richiamato, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio/giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro, ai sensi dell’articolo 69 del Tuir.

Caso A – Uno sportivo ha ricevuto 15.000 euro nel periodo gennaio/giugno 2023. Vigendo il regime di cui all’art. 67, c. 1, lettera m), la franchigia usufruibile è di 10.000 euro e quindi sui restanti 5.000 viene applicata la prevista ritenuta a titolo di imposta. Lo stesso ha poi ricevuto nel periodo luglio/ dicembre 2023 altri 18.000 euro sui quali avrà diritto di godere della franchigia di esenzione da imposte di 5.000 mentre sui restanti 13.000 verranno applicate le normali imposte a titolo di acconto.

Caso B – Uno sportivo ha ricevuto 8.000 euro nel periodo gennaio/giugno 2023. Secondo il regime ex art. 67, c. 1, lettera m), la franchigia teoricamente usufruibile è di 10.000 euro e quindi tutto l’importo è da considerare esente da tassazione. Lo stesso ha poi ricevuto nel periodo luglio/ dicembre 2023 altri 13.000. In questo caso, avendo già usufruito nel periodo gennaio/giugno 2023 di una franchigia di 8.000 euro, solo sui primi 7.000 godrà dall’esenzione da imposte mentre sui restanti 6.000 si vedrà applicare le normali imposte.

CU – lavoratori autonomi – SPORTIVI

Sezione modello CU come anni passati, ma attenti alla causale

N1

indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati fino al 30 giugno 2023:

– nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;

– in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativI-ogestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni S.D.;

N2

redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (art. 53, comma 2 lett. a) del TUIR);

N3

redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative (art. 53, c.2, l a), TUIR);

Come cambia la CU per i REDDITI DI LAVORO SPORTIVO?

I contratti sportivi sono comunicati in via telematica utilizzando il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, disponibile all’indirizzo registro.sportesalute.eu, o, in alternativa, compilando il modello “UNILAV-Sport”, utilizzando l’applicativo del Ministero del lavoro, all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it.

Entro il 30 del mese successivo alla stipula del contatto.

I gestionali/amministrativi si comunicano solo tramite i canali ordinari preventivamente alla stipula del contratto.

Il riquadro lo trovate alla fine della CU «certificazione lavoro dipendenti, assimilati ed assistenza fiscale»

Dubbi leggendo le istruzioni

Lascia perplessi il fatto che le istruzioni della CU, nella parte che spiegano la compilazione dei nuovi campi, non precisino se questi redditi, nella parte che eccedano la franchigia, dove sono ordinariamente tassati, debbano essere inclusi nei punti 1 e 2della CU, redditi di lavoro dipendente ed assimilati, nonchè in quelli relativi alle ritenute, detrazioni e addizionali.

Le istruzioni della CU, nell’illustrare tutte le tipologie di redditi di lavoro dipendente e/o da esporre ai punti 1 o 2, rammentati nella slide precedente, non è contenuto alcun riferimento specifico a quelli di lavoro sportivo regolati dall’art. 36 Dlgs 36/2021.

Nella nuova sezione, vista nelle slide precedenti, le istruzioni dell’AE, richiedono di esporre, come vedremo nelle immagini dopo, ai punti 783 o 786, i generici «altri redditi non sportivi» già inclusi nei punti 1 o 2 della certificazione.

Non è agevole comprendere a quali caratteristiche reddituali le istruzioni facciano riferimento, dicono solo che si tratta di redditi non derivanti dai rapporti di lavoro sportivo nell’area delle attività dilettantistiche e/o sportive. Le specifiche tecniche non aiutano visto che richiedono l’obbligo di esporre un reddito di lavoro sportivo nei punti precedenti.

campi 781 e 784 – indicare l’importo lordo del reddito di lavoro sportivo svolto nell’ambito delle attività dilettantistiche, comprensivo dell’importo della franchigia di 15.000 euro;

campi 782 e 785 – indicare l’importo lordo delle retribuzioni riconosciute ai lavoratori sportivi professionisti di età inferiore a 23 anni, comprensivo dell’importo della franchigia di 15.000 euro;

campi 783 e 786 – indicare i redditi già riportati nei punti 1 e 2 che non derivino né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell’ambito delle attività dilettantistiche né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell’ambito delle attività professionistiche (amministrativo-gestionale?).

Anche se si leggono le istruzioni, restano ancora molti dubbi. Servirebbero istruzioni ed interpretazioni più chiare da parte dell’agenzia delle entrate. Quelle da me espresse sono un mio punto di vista, frutto di un confronto tra colleghi di studio.

Per compensi corrisposti dal 1° luglio 2023:

• agli sportivi dilettantistici di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 36/2021, commi 2 e da 7 a 8-quinquies, iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all’art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno prodotto redditi disciplinati dall’art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR e/o dall’art. 67 com- ma 1 lett. l), compresi i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 preventivamente autorizzato dall’amministrazione di appartenenza;

• ai soggetti di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 36/2021, che hanno instaurato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3, del c.p.c., avente ad oggetto l’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI o dal CIP.

NON VANNO INDICATI IN QUESTO QUADRO:

• coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

• coloro che forniscono attività di carattere amministrativo gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio occorra essere iscritto in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali

punto 53 – Compensi Totali corrisposti a Parasubordinati Sportivi e figure assimilate del settore dilettantistico. indicare il totale dei compensi corrisposti nell’anno (dal 1° luglio 2023);

punto 54 – Imponibile contributivo: indicare l’imponibile contributivo totale nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all’art. 2, co.18, della L. n. 335 dell’8 agosto 1995, pari per l’anno 2023 ad euro 113.520,00 in base alle disposizioni vigenti nella Gestione Separata nell’anno 2023 e di cui all’art. 35, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 36/2021

punto 55 – Imponibile IVS: indicare l’imponibile previdenziale ai fini dell’assicurazione per Invalidità, vecchiaia e superstiti sul quale è stato calcolato il contributo ai fini pensionistici;

punto 56 – Contributi dovuti: indicare il totale dei contributi dovuti alla Gestione Separata INPS in base alle aliquote vigenti per l’anno 2023 sportivi dilettantistici e figure assimilate;

punto 57 – Contributi a carico del parasubordinato: indicare il totale dei contributi trattenuti al prestatore per la quota a suo carico ed effettivamente trattenuta nella busta paga o notula;

punto 58 – Contributi versati: indicare il totale dei contributi effettivamente versati dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI o dal CIP;

punti 59 e 60 – Mesi per i quali è stata presentata la denuncia UNIEMENS: riguardano le denunce dei compensi effettivamente erogati ai parasubordinati e trasmesse con il flusso telematico UNIEMENS, come previsto dall’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326.

punto 61 – Tipo Rapporto

punto 62 – Altro tipo rapporto: occorre indicare il codice “tipo rapporto”

UNIEMENS

“l’art. 35 prevede che per i lavoratori sportivi titolari di cococo, l’adempimento della comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo dei contributi possa essere assolta anche mediante apposita funzione telematica istituita dal RAS”

RAS -> elabora il flusso, non invia.

Se la comunicazione non è stata effettuata nei termini e viene inviata in ritardo, non ci sono sanzioni per l’omessa comunicazione del modello UNIEMENS se i contributi sono stati regolarmente versati.

PS: Lo scopo dell’UNIEMENS è permettere all’INPS l’accredito sulle singole posizioni dei collaboratori.

IL REGIME SANZIONATORIO

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata una sanzione di 100,00 con massimo di 50.000,00

FERMO RESTANDO

che per le sole CU per redditi esenti o non utili alla «precompilata» entro 31 ottobre.

ESEMPIO 1

MATTO SSD a RL, ha erogato all’istruttore Mattonai Luca:

• compensi per Euro 20.500 fono al 30 giugno 2023

• Rimborsi spese documentate per Euro 1.450

• compensi per Euro 5.000 dopo 1 luglio 2023

Rimborsi spesa: i rimborsi documentali (piè di lista) relativi a spese per vitto/alloggio e per viaggi/trasporto sostenute in occasione di trasferte (fuori dal Comune di residenza) sono escluse da ritenuta e dal mod. CU.

Tale regime continua ad operare anche dal 1/07/2023

ESEMPIO 2

MATTO SSD a RL, ha erogato all’addetto al tesseramento e tenuta prima nota cassa, Mattonai Luca:

• NON ha preso compensi prima del 30 giugno 2023

• Compensi per Euro 12.000

Si ipotizza che il contribuente non sia iscritto ad altra previdenza obbligatoria

Ps.: per velocità non si evidenzia la parte INAIL

ESEMPIO 3

MATTO SSD a RL, ha erogato all’istruttore Mattonai Luca:

• compensi per Euro 10.000 fono al 30 giugno 2023

• compensi per Euro 10.000 dopo 1 luglio 2023

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