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Scuola

- 20 alla maturità: tutto quello che c’è da sapere

31 maggio 2017 | 07.05
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(FOTOGRAMMA) - (FOTOGRAMMA)
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La maturità si avvicina. Mancano infatti 20 giorni agli esami e, chi più chi meno, un po' tutti gli studenti al quinto anno iniziano ad avvertire un po' di tensione. Sul sito del ministero dell'Istruzione è possibile trovare alcune informazioni utili e 'modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami'.

Prima di tutto, la data di inizio della sessione, a conclusione dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado: secondo quanto stabilito dal dicastero di viale Trastevere, si inizia il 21 giugno alle 8:30.

Ad oggi sono 505.263 le studentesse e gli studenti iscritti all'Esame, fatti salvi gli esiti degli scrutini finali. Di questi oltre 488mila sono candidati interni. Più di 25mila sono le classi coinvolte nell'Esame, 12.675 le commissioni.

LE DATE - La prima prova scritta, italiano, avrà dunque luogo mercoledì 21 per una durata massima di 6 ore. La seconda prova è in calendario giovedì 22 alle 8:30. La durata è per tutti di 6 ore, tranne che per alcuni indirizzi come i licei musicali, coreutici e artistici, dove la prova può svolgersi in due o più giorni. La terza prova, assegnata da ciascuna commissione d'esame, è in calendario lunedì 26 alle 8:30. La quarta prova, che si effettua nei licei e istituti tecnici presso i quali è presente il progetto sperimentale ESABAC e nei licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola, tedesca e cinese, è programmata per martedì 27 giugno alle 8:30.

Anche quest'anno la commissione, nella predisposizione della terza prova, potrà tenere conto, ai fini dell'accertamento delle competenze, abilità e conoscenze, anche delle esperienze condotte in alternanza scuola-lavoro, stage e tirocinio, e della disciplina non linguistica insegnata tramite la metodologia CLIL. Il colloquio orale potrà partire da eventuali esperienze condotte in alternanza o in tirocinio.

LE TRACCE - Il Ministero ha pubblicato sui propri canali social un video in cui il coordinatore della struttura tecnica degli esami di Stato, Francesco Branca, annuncia di aver scelto con la ministra Fedeli le tracce della prima e delle seconde prove. La scelta è avvenuta sulla base di centinaia di proposte inviate da un gruppo di esperti che collaborano con la struttura degli Esami di Stato.

"La Ministra ha scelto, le tracce sono belle e interessanti e coerenti con il percorso scolastico che avete svolto", annuncia il tecnico del Miur facendo poi il suo "in bocca al lupo alle ragazze e ai ragazzi che a giugno sosterranno l'Esame di Stato". Il video fa parte della campagna 'No Panic' con cui il Miur sta accompagnando maturande e maturandi sui canali social nei mesi che precedono le prove.

CANDIDATI INTERNI - Sono ammessi all'esame di Stato:

- gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultima classe e che nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 122/2009). Tale disposizione si applica anche agli studenti stranieri, privi del permesso di soggiorno;

- gli alunni delle scuole statali dei percorsi degli adulti di secondo livello che abbiano frequentato l’ultimo periodo didattico, quinta classe, e che nello scrutinio finale conseguano una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi;

- gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alla abbreviazione per merito (articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 122/2009);

- nella regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di 'Tecnico' conseguito nei percorsi di IeFP che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il ministero dell’Istruzione e la Regione Lombardia citata in premessa, i quali sono considerati candidati interni.

- nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso IeFP quadriennale e che hanno positivamente frequentato il corso annuale che si conclude con l’esame di Stato secondo quanto previsto dall’articolo 6 comma 5 del D.P.R. n. 87/2010 e dall’Intesa del 7 febbraio 2013.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI - In sede di scrutinio finale la valutazione degli alunni è effettuata dal consiglio di classe. In quella stessa sede, in caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del Presidente. Parimenti, l’ammissione all’esame di Stato degli alunni delle scuole ubicate nelle zone colpite dal sisma viene deliberata dal Consiglio di classe, che terrà conto dei programmi effettivamente svolti dalla scuola.

FREQUENZA ANNO SCOLASTICO - Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Si richiamano, in proposito, i chiarimenti forniti con la circolare ministeriale 4 marzo 2011, n. 20 e, da ultimo, con la nota prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012.

SCUOLE COLPITE DAL SISMA - Ai sensi dell’art.5, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2017 (n. 8, convertito con modificazioni dalla legge n. 45 del 7 aprile 2017) per le scuole site nei comuni colpiti dal sisma delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, l’anno scolastico 2016/2017 - in deroga all’articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - è valido sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni. Nelle stesse scuole, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per la valutazione degli studenti non è richiesta la frequenza minima di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004 (n.59) e di cui all’articolo 14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009.

EDIFICI SCOLASTITI DANNEGGIATI - Ai sensi dell’art. 5, comma 2 bis, del decreto legge 9 febbraio 2017 (n. 8, convertito con modificazioni dalla legge n. 45 del 7 aprile 2017), le disposizioni del citato comma 2 si applicano anche alle scuole dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria non compresi negli allegati 1 e 2 al decreto legge n. 189 del 2016 nei quali risultino edifici scolastici distrutti o danneggiati o siano state emanate ordinanze di chiusura a causa degli eventi sismici verificatisi dal mese di agosto 2016.

NON AMMISSIONI - Le deliberazioni del consiglio di classe di non ammissione all’esame devono essere puntualmente motivate. L’esito della valutazione si rende pubblico all’albo dell’istituto sede d’esame:

- se positivo, si riporta il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura «Ammesso»;

- se negativo, si riporta solo la dicitura «Non ammesso», senza pubblicazione di voti e punteggi.

ALUNNI CERTIFICATI CON DISABILITÀ - L’esito della valutazione per gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai sensi dell’articolo 15, comma 4, dell’ordinanza ministeriale 21 maggio 2001 (n. 90) è espresso dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Essi sono, pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate esclusivamente al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 13 del D.P.R. n. 323/1998. Anche per tali alunni si procede, in caso di esito positivo, alla pubblicazione, all’albo dell’istituto sede d’esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».

CANDIDATI CON DIAGNOSI DI DSA - L’esito delle valutazioni per i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) che, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale 12 luglio 2011 (n. 5669), hanno seguito un percorso didattico differenziato con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, è espresso dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento del piano svolto. Sono, pertanto, ammessi - sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto e finalizzate esclusivamente al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 13 del D.P.R. n. 323/1998.

Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all’albo dell’istituto sede d’esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».

LA VOTAZIONE - Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito, sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti.

IL COMPORTAMENTO - La valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico. Essa comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all’esame di Stato (articolo 2, comma 3, decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).

PENULTIME CLASSI - Possono sostenere nella sessione dello stesso anno, per abbreviazione per merito, il corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti alle penultime classi:

a) che, nello scrutinio finale per la promozione all’ultima classe, hanno riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina e non meno di otto decimi nel comportamento;

b) che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado;

c) che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.

INDIRIZZO PROFESSIONALE - I candidati agli esami di Stato ad indirizzi di istruzione professionale, per abbreviazione per merito, non sono tenuti a presentare il diploma di qualifica. L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi sperimentali quadriennali, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.

SANZIONI DISCIPLINARI - I candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato, prevista dal D.P.R. n. 235/2007. 18. Le sanzioni per le mancanze disciplinari, commesse durante le sessioni d’esame, sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (articolo 1, comma 11, del D.P.R. n. 235/2007).

RIUNIONE E DIARIO DELLE OPERAZIONI - Il Presidente e i commissari esterni delle due classi abbinate, unitamente ai membri interni di ciascuna delle due classi, si riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto di assegnazione il 19 giugno 2017 alle 8:30.

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