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Cambia città e porta con sé la figlia senza avvertire ex marito: Cassazione conferma condanna per sottrazione di minore

28 agosto 2014 | 14.31
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(Infophoto) - INFOPHOTO
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Cambia città e residenza dopo la separazione, portando con sé la figlia di dieci anni, lasciando all'oscuro l'ex marito e, soprattutto, contravvenendo alle disposizioni imposte dal giudice. Una scelta, questa, pagata con la conferma da parte della Cassazione della condanna per reato di sottrazione di minore.

Secondo quanto riporta il Quotidiano della P.A., la donna "una notte, senza preavviso, aveva preso la bambina decidendo di trasferirsi nel paese d’origine, senza considerare che così facendo avrebbe impedito l’esercizio della potestà genitoriale del padre".

"600 km di distanza - si legge ancora - tra la casa coniugale e la nuova residenza. Una distanza non certo abissale ma frutto di una scelta unilaterale in pieno contrasto con la sentenza di separazione che prevedeva incontri frequenti tra padre e figlia sul presupposto dello stesso luogo di residenza".

Si è trattato, così, di una "interruzione di consuetudini e comunanza di vita, con una totale estromissione del padre (e del giudice) da una scelta così importante come il cambio di città".

Alla base della condanna della Cassazione, spiega quindi il quotidiano on line, l’impedimento dell’esercizio di tutte le prerogative dell’altro genitore, come la funzione educativa e la vicinanza affettiva. "La madre - si legge - aveva scelto discrezionalmente di interrompere il rapporto tra padre e figlia spezzando un rapporto funzionale alla realizzazione degli interessi della minore. Compromettere gli affetti familiari e illecito penale quindi, tenendo ancor più da conto il rafforzato contesto in cui si è mossa la riforma della filiazione. Elemento centrale è il dovere di solidarietà che deve ispirare il legame tra genitori e figli".

"Il quadro delle regole dell’istituto della potestà genitoriale è da intendersi sempre meno come un “diritto” e sempre più come “dovere” posto a presidio dei diritti fondamentali della persona del minore, anche fuori dal matrimonio - si conclude - e anche quando l’amore è finito".

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