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Cartellino rosso per il saluto fascista, allo stadio è off limits

17 maggio 2016 | 16.56
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(Afp)
(Afp)

Off limits il 'saluto fascista' allo stadio. La Cassazione, pur prendendo atto della intervenuta prescrizione del reato contestato ad un gruppo di ultras friulani di estrema destra, ha sposato in pieno la tesi dei giudici di merito per denunciare la riprovevolezza del gesto. Un gesto ancor più da censurare se ha "diffusione mediatica". 'Il saluto romano', ricostruisce la sentenza della Prima sezione penale, era stato inscenato da un gruppo di ultras friulani nel 2008, nel corso dell'incontro di calcio Italia-Georgia svoltosi a Udine e valevole per la partecipazione ai campionati mondiali di calcio alla presenza di 20 mila spettatori.

Il gruppo di ultras friulani era stato condannato a una multa di 1500 euro in base alla legge 205 del '93 che sanziona la discriminazione razziale. Contro questa decisione, la difesa degli ultras ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che il 'saluto fascista' "non possedeva alcuna valenza discriminatoria e non era accompagnato da comportamenti violenti che potessero essere ricondotti al regime fascista".

La Suprema Corte ha preso atto dell'intervenuta prescrizione del reato ma ha colto l'occasione per sottolineare che "risultano immuni da vizi logici o giuridici le argomentazioni sviluppate dai giudici di appello, laddove si sentenziava che il 'saluto fascista' o 'saluto romano' costituisce una manifestazione che rimanda all'ideologia fascista e a valori politici di discriminazione razziale e di intolleranza, evidenziando che la fattispecie contestata non richiede che le manifestazioni siano caratterizzate da elementi di violenza, svolgendo una funzione di tutela preventiva" secondo quanto previsto dal decreto-legge 122 del 1993".

La Cassazione ha contestualizzato anche il luogo del 'saluto romano' traendo le sue conclusioni: "Le condotte venivano esternate nel corso di un incontro di calcio valido per la partecipazione ai campionati mondiali di calcio, al quale assistevano 20 mila spettatori, tramesso in televisione, rendendo infondato - anche in conseguenza della diffusione mediatica della manifestazione sportiva in esame - l'assunto difensivo finalizzato a escludere l'elemento soggettivo" indispensabile per fare scattare una condanna in base alla legge 122.

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