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Migranti, per sentenza 2018 presenza minore in Italia non fa presumere inadeguatezza famiglia

22 agosto 2023 | 19.47
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Migranti, per sentenza 2018 presenza minore in Italia non fa presumere inadeguatezza famiglia

La presenza del minore extracomunitario in Italia non fa presumere la mancanza di assistenza morale e materiale. Lo stato di abbandono non può certo presumersi, dovendo il giudice verificare l'inadempimento nonché l'inadeguatezza della famiglia del minore. Così si legge in una sentenza pronunciata dal Tribunale dei minorenni di Caltanissetta del 2018 (giudice relatore/estensore Alessandra Gatto, ora giudice presso il Tribunale di Spoleto) che ha come protagonista un 14enne, straniero non accompagnato, arrivato in Italia, inserito in una comunità e che avendo avviato un percorso di studi chiedeva di poter rimanere in Italia pur mantenendo stretti legami con la sua famiglia, la madre e i fratelli, rimasti nel paese di origine.

In particolare, nel caso di minore extracomunitario, non sussiste alcuna presunzione che consenta di connettere la presenza del minore in Italia con situazioni di mancanza di assistenza morale e materiale, essendo necessario procedere ad adeguati approfondimenti, anche mediante l’ascolto del minore, mediante i quali verificare la sussistenza di situazioni pregiudizievoli per il minore, tali da rendere necessaria l’adozione.

Nella procedura per l'accertamento dello stato di abbandono del minore, continua la sentenza del Tribunale pei minorenni di Caltanissetta, deve essere valutata prioritariamente l'esigenza di preservare il legame tra il minore e la propria famiglia. Nel caso di minore straniero non accompagnato, se dovesse risultare l'esistenza di un consolidato legame tra lo stesso e la propria famiglia che vive nel Paese di origine, allora non può essere dichiarata l'adottabilità del minore, ma deve essere a quest'ultimo garantita adeguata tutela anche con riferimento alla salvaguardia del legame familiare.

La sentenza evidenzia ancora che secondo la giurisprudenza di merito la presenza sul territorio italiano di un minore straniero non accompagnato identifica una situazione che non può da sola dar luogo ad alcuna presunzione, tale da consentire di connettere l'evento a situazioni di mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori, qualora non vi siano stati adeguati approfondimenti. La sentenza sottolinea ancora l'importanza dell'ascolto dato che il minore ha diritto ad esprimere liberamente la propria opinione in relazione alle proprie vicende personali. Un principio questo richiamato dallo stesso giudice Alessandra Gatto nel volume 'L'adozione del minore: principi, garanzie e cenni di diritto comparato', edito da 'Tribuna Editore'.

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