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Carcere duro per i boss, cos'è il 41 bis

05 giugno 2017 | 18.57
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(Fotogramma) - FOTOGRAMMA
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L'art. 41 bis, divenuto sinonimo di 'carcere duro', esteso anche ai condannati per terrorismo, venne introdotto nel 1992 nella legge 354 del 26 luglio 1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), per contrastare la criminalità mafiosa. Sarebbe dovuto rimanere in vigore solo fino al 1995, ma da allora è stato prorogato per ben due volte: fino al 1999 e fino al 31 dicembre 2002 ed il regime al quale è sottoposto Totò Riina.

Ecco cosa dice il testo dell'articolo:

(Situazione di emergenza) - 1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.

-2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'art. 4-bis, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.

-2-bis. Sui reclami avverso i provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia emessi a norma del comma 2 è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto cui il condannato, l'internato o l'imputato e' assegnato; tale competenza resta ferma anche nel caso di trasferimento disposto per uno dei motivi indicati nell'art. 42.

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