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Jobs act: da riforma ruolo di primo piano per consulenti lavoro

08 settembre 2015 | 12.51
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Si delineano le competenze dopo l’approvazione degli ultimi quattro decreti attuativi. Dalla Fondazione Studi un approfondimento sulle commissioni di certificazione e i 'patti di demansionamento'

Jobs act: da riforma ruolo di primo piano per consulenti lavoro

Un ruolo di primo piano per i consulenti del lavoro nel nuovo quadro regolatorio tracciato dai decreti attuativi del Jobs Act. Oltre alla tipica attività professionale, infatti, sono coinvolti anche in funzione di garanzia e legittimità di taluni istituti e assistenza delle parti. A illustrarlo, dalle colonne del quotidiano 'Italia Oggi', il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, dopo l’approvazione definitiva degli ultimi quattro decreti attuativi della legge delega n.183/2014.

La prima attività che vede protagonisti i consulenti del lavoro è contenuta nel provvedimento sul contratto a tutele crescenti, per quanto riguarda la conciliazione nel caso di licenziamento di lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, che deve essere perfezionata, fra le varie sedi previste, anche presso gli Ordini provinciali dei consulenti del lavoro.

Altre tre importanti funzioni per i consulenti del lavoro sono invece previste dal decreto legislativo n.81/2015 sulla disciplina dei contratti di lavoro e revisione delle mansioni. A verificare, infatti, la genuinità delle collaborazioni autonome sono chiamati i consulenti del lavoro, i quali possono certificare l’assenza dei requisiti che invaliderebbero l’autonomia del rapporto di lavoro, chiedendo la certificazione.

Anche il cosiddetto patto di demansionamento, dal quale consegue la modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, deve essere stipulato presso le commissioni di certificazione e il lavoratore può farsi assistere da un consulente del lavoro nel corso del procedimento di certificazione.

In prima linea le commissioni di certificazione anche dei consulenti del lavoro pure nella stipula della clausola elastica del contratto part-time: è infatti previsto che, se il contratto collettivo applicato al rapporto non le disciplina, possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere, anche in questo caso, da un consulente del lavoro.

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