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Estate: l'esperto, crisi e pressione fiscale pesano su affitti in nero

14 luglio 2014 | 12.16
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Colombo Clerici (Assoedilizia): "Sì a pagamento in banca o alla posta come sostituto d'imposta".

Achille Colombo Clerici
Achille Colombo Clerici

"Crisi e pressione fiscale pesano sugli affitti in nero delle case estive". Lo dice a Labitalia Achille Colombo Clerici, presidente di Assoedilizia e vicepresidente di Confedilizia. "Quello degli affitti in nero -ammette- è un fenomeno che si ripete ogni estate. Assoedilizia propone una modalità di pagamento attraverso banche e sportelli postali ad esempio, che agiscano da sostituto d'imposta prelevando, sull'importo del solo canone, come ritenuta a titolo di imposta sostitutiva, una cedolare secca del 10%, sia per le persone fisiche, sia per le società".

"Non dimentichiamo -avverte- che l'obbligo, imposto agli inizi del 2014, del pagamento non in contanti del canone locativo, indipendentemente dall'ammontare dello stesso, è stato revocato. Resta in vigore il limite generale dei 1.000 euro, per cui i pagamenti fino a 999 euro in contanti sono ammessi (ovviamente con riferimento all'intera somma unitariamente dovuta e non a singole tranches di pagamento)".

E a fare luce nel panorama degli affitti estivi in nero arriva il vademecum Confedilizia sulle locazioni turistiche. "Le locazioni di alloggi effettuate esclusivamente per soddisfare finalità turistiche -ricorda Achille Colombo Clerici- sono sottratte alla disciplina posta dalla legge 431 del 1998 e, quindi, sono sottoposte unicamente alle scarne previsioni del codice civile, che lascia ampia discrezionalità alla volontà delle parti".

Per Confedilizia, aggiunge Colombo Clerici, "è di notevole importanza specificare i motivi che hanno indotto le parti a locare un appartamento, ricordando che le esigenze turistiche comprendono tutte quelle sorte in occasione di un viaggio o di un soggiorno per svago, per villeggiatura, per cura, per istruzione, per interessi religiosi o per qualunque altra causa non utilitaria".

Visto anche che la locazione turistica deve rispettare il requisito della forma scritta, la Confedilizia ha redatto due modelli di contratto da utilizzarsi per soddisfare esigenze di locazione turistica lunga (il contratto casa vacanze) o breve (il contratto weekend). "Con il 'contratto casa vacanze' si regolano -spiega- la durata della locazione; la disdetta del contratto, l'entità del canone, delle spese accessorie nonché del deposito cauzionale; l'utilizzo di spazi accessori, se esistenti (quali la cantina, l'autorimessa o il posto macchina); inoltre, il conduttore dichiara specificamente il motivo turistico, nel senso anzidetto, e la sua stabile residenza".

"Con il 'contratto weekend' si loca un immobile -osserva Achille Colombo Clerici- per un breve periodo (un fine settimana, di solito). Anche in questo contratto ci sono la specifica menzione della finalità turistica del conduttore, la clausola sull'entità del canone e del deposito cauzionale nonché la pattuizione forfettaria dei consumi utenze, come luce, acqua e gas. Se la locazione ha durata superiore a 30 giorni, il proprietario deve farne denuncia, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, all'autorità locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al sindaco, utilizzando i moduli di cessione del fabbricato scaricabili da Internet al sito della Polizia di Stato".

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