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Cassazione boccia ricorso Ricucci

05 luglio 2019 | 20.39
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Per gli ermellini "inammissibile" il ricorso contro sequestro di un credito Iva per 19,9 milioni. Annullata invece con rinvio ordinanza Tribunale Roma su società Magiste 3

(Fotogramma)
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La Cassazione ha respinto, giudicandolo inammissibile il ricorso presentato da Stefano Ricucci del decreto del 21 gennaio scorso con cui il Tribunale di Roma aveva disposto il sequestro preventivo del credito Iva vantato dalla MREP s.p.a. nei confronti dell'Agenzia delle entrate, nella misura di 19milioni e 900mila euro.

Con una memoria depositata il 5 giugno scorso la difesa di Ricucci, imputato "per corruzione in atti giudiziari in concorso con il giudice tributario Nicola Russo", è tornata ad insistere sull'ammissibilità del ricorso in quanto presentato da soggetto interessato ad aderire alla procedura conciliativa delle pendenza fiscali di cui al d.l. n. 119 del 2018, convertito nella legge n. 136 del 2018. Contro la stessa ordinanza ha presentato ricorso la Magiste 3 s.r.l.. In questo caso la Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata limitatamente alla posizione della Magiste 3, rinviando per un nuovo esame al Tribunale di Roma.

Contro l'ordinanza l'avvocato Massimo Biffa, legale di Stefano Ricucci, ha presentato ricorso deducendo la violazione di legge "per avere il Tribunale romano erroneamente dichiarato inammissibile la richiesta di riesame, in quanto avanzata da un soggetto cui è pacificamente riconducibile la società Mrep s.p.a., poi divenuta Magiste 3 s.r.l.".

E' inammissibile, secondo la Cassazione, la richiesta di riesame presentata da Ricucci, in quanto "è irrilevante che questi esercitasse un controllo di fatto sulla società di capitali, dotata di personalità giuridica, titolare del diritto di credito sottoposto a sequestro, senza però che egli avesse quella titolarità giuridica qualificata che gli avrebbe consentito di impugnare il provvedimento ablatorio in vece degli organi societari a ciò legittimati. In tale ottica -si legge nella sentenza- è evidentemente irrilevante che la Magiste 3 s.r.l. abbia presentato una richiesta per aderire al procedimento di conciliazione delle pendenze fiscali, di cui al richiamato d.l. n. 118 del 2019, ovvero che il Ricucci possa avere un interesse di fatto a coltivare l'accoglimento di tale richiesta amministrativa". Il ricorso presentato nell'interesse della Magiste 3 s.r.l. "va, invece, accolto", in quanto "è fondato il primo motivo formulato con l'atto di impugnazione, con effetti assorbenti rispetto alle restanti censure. "Risulta, infatti, palese la violazione di legge, per motivazione apparente, in cui è incorso il Tribunale del riesame nel momento in cui ha dichiarato la inammissibilità della impugnazione proposta dalla anzidetta società perché la stessa "non risulta allo stato titolare del credito iva, in quanto la sentenza della Commissione tributaria regionale del 24/04/2015 non è provvisoriamente esecutiva" e perché, in ragione della pendenza del ricorso presentato contro quella pronuncia dall'Agenzia delle entrate, 'la richiesta di rimborso presentata (dalla società) risulta attualmente sospesa'". "E ciò -si legge nella sentenza- perché l'applicazione nella fattispecie della misura del sequestro preventivo di natura impeditiva ai sensi del comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., era stata giustificata, nell'apparato argomentativo del provvedimento genetico, proprio con un riferimento alla possibilità non che il relativo diritto di credito potesse essere soddisfatto e neppure che fosse esigibile, ma che potesse essere ceduto a terzi soggetti in buona fede".

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