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Lavoro: in vigore Dl tassazione agevolata premi risultato e utili impresa

17 maggio 2016 | 10.04
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Lavoro: in vigore Dl tassazione agevolata premi risultato e utili impresa

Via alla tassazione agevolata per i premi di risultato e gli utili di impresa. Con il decreto legge, pubblicato in Gazzetta ufficiale, si prevede infatti un'imposta sostitutiva del 10% per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di 2.000 euro lordi in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a 50mila euro. Un limite, il primo, che sale a 2.500 euro lordi per le aziende che "coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro anche attraverso un piano che stabilisca la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedano strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi. Restano invece fuori dall'applicazione del beneficio i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

Il decreto disciplina dunque i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. La normativa disciplina, inoltre, gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro e l’erogazione tramite voucher di beni, prestazioni e servizi di welfare aziendale.

Criteri di misurazione per i premi di risultato: saranno i contratti collettivi di lavoro a prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi oppure nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile, quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

Partecipazione agli utili dell’impresa: la legge intende gli utili distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del codice civile. L’agevolazione fiscale si applica, sussistendo le condizioni previste, anche alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili relativi al 2015.

Per i premi di risultato relativi al 2015, il deposito del contratto e della dichiarazione di conformità deve avvenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – sezione pubblicità legale (ovvero a partire dal 16 maggio 2016 fino al 15 giugno 2016).

Risorse: i fondi necessari a fronteggiare il minor gettito fiscale sono reperiti da altrettanti tagli al Fondo per l’occupazione per un ammontare pari a 344,7 mln per il 2016, 325,8 mln il 2017, 320,4 mln per il 2018, 344 mln per il 2019, 329 mln per l’anno 2020, 310 mln per il 2021 e 293 mln annui a decorrere dal 2022.

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