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Sanita': Codice deontologico medici, i 4 nuovi articoli/scheda

23 maggio 2014 | 18.55
LETTURA: 4 minuti

Roma, 23 mag (Adnkronos Salute) - Sono quattro gli articoli, completamente nuovi, inseriti nel nuovo Codice di deontologia medica 2014, presentato ufficialmente questa mattina a Roma. Ciascuno corrispondente a una questione bioetica mai affrontata prima. L'attenzione etica dei medici si focalizza, quindi, oltre la medicina estetica, su quella potenziativa (art. 76), ovvero l'uso della scienza medica non per curare una malattia ma per potenziare o migliorare prestazioni, funzioni o organi: insomma tutte le implicazioni legate ad un ormai non troppo futuribile 'uomo bionico'. Si parla, poi, di medicina militare (art 77), con i suoi rischi di coinvolgimento per i professionisti, dal bioterrorismo alla tortura. E ancora tecnologie informatiche (art 78), con le possibilità di cura e assistenza a distanza e rapporti 'mediati' con il malato, infine,  l'organizzazione sanitaria (art 79), nella quale il medico vuole essere sempre più coinvolto.

Questi gli articoli nuovi: Articolo 76 - Medicina potenziativa ed estetica - Il medico, quando gli siano richiesti interventi medici finalizzati al potenziamento delle fisiologiche capacità psico-fisiche dell’individuo, opera, sia nella fase di ricerca che nella pratica professionale, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e rispetto dell’autodeterminazione della persona, acquisendo il consenso informato in forma scritta. Il medico, nell’esercizio di attività diagnostico-terapeutiche con finalità estetiche, garantisce il possesso di idonee competenze e, nell’informazione preliminare al consenso scritto, non suscita né alimenta aspettative illusorie, individua le possibile soluzioni alternative di pari efficacia e opera al fine di garantire la massima sicurezza delle prestazioni erogate. Gli interventi diagnostico-terapeutici con finalità estetiche rivolti a minori o a incapaci si attengono all’ordinamento.

Art. 77 - Medicina militare - Il medico militare, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, ha una responsabilità che non muta in tutti gli interventi di forza armata sia in tempo di pace che di guerra. Il medico militare, al fine di garantire la salvaguardia psico-fisica del paziente in rapporto alle risorse materiali e umane a disposizione, assicura il livello più elevato di umanizzazione delle cure praticando un triage rispettoso delle conoscenze scientifiche più aggiornate, agendo secondo il principio di 'massima efficacia' per il maggior numero di individui. E' dovere del medico militare segnalare alle superiori Autorità la necessità di fornire assistenza a tutti coloro che non partecipano direttamente alle ostilità (militari che abbiano deposto le armi, civili feriti o malati) e denunciare alle stesse i casi di torture, violenze, oltraggi e trattamenti crudeli e disumani tali da essere degradanti per la dignità della persona. In ogni occasione, il medico militare orienterà le proprie scelte per rispondere al meglio al conseguimento degli obiettivi e degli intendimenti del proprio comandante militare, in accordo con i principi contenuti nel presente Codice, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalle normative nazionali e internazionali nonché da eventuali regole di ingaggio che disciplinano l’operazione militare. (segue)

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