(Adnkronos Salute) - "La provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa". Per quanto riguarda l'identità del bambino nato da tecniche di fecondazione eterologa, si potrebbero dunque seguire le norme relative all'adozione. Mentre la donazione dei gameti dovrà rispettare la normativa in materia di donazione di tessuti e cellule, garantendo la gratuità, la tracciabilità, l'anonimato, la sicurezza di tutta la pratica medica e la competenza degli operatori. Lo prevede la sentenza 162/2014 della Corte Costituzionale depositata oggi, che chiarisce le motivazioni della recente pronuncia di 'bocciatura' del divieto di fecondazione eterologa imposto dalla legge 40.
"La Costituzione - spiega la Corte - non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli. Nondimeno, il progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli, anche indipendentemente dal dato genetico, è favorevolmente considerata dall'ordinamento giuridico, in applicazione di principi costituzionali, come dimostra la regolamentazione dell'istituto dell'adozione. La considerazione che quest'ultimo mira prevalentemente a garantire una famiglia ai minori rende, comunque, evidente che il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa".