Corte Ue: obbligo vaccinale Covid per militari non è discriminazione

La Corte di Giustizia dell'Ue ha sentenziato che l'obbligo vaccinale Covid per il personale militare non è una discriminazione, respingendo il ricorso di un ufficiale italiano.

 Vaccinazione anti Covid-19 all'Ospedale San Carlo di Milano - Fotogramma/Ipa
Vaccinazione anti Covid-19 all'Ospedale San Carlo di Milano - Fotogramma/Ipa
18 giugno 2026 | 14.15
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L’obbligo vaccinale per i militari contro il virus Sars-CoV-2, che causa la Covid-19, non è una discriminazione, per il diritto dell’Unione Europea. Lo stabilisce una sentenza della Corte di Giustizia dell'Ue, che riguarda la vicenda di un ufficiale del Ministero della Difesa in Italia, sospeso nel 2022 per aver rifiutato di rispettare l’obbligo di vaccinarsi contro il virus. La misura, attuata durante la pandemia, riguardava solo il personale militare del Ministero, non il personale civile, e la sua inosservanza comportava la sospensione dal servizio.

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Nell’ambito del ricorso contro la sospensione, il Consiglio di Stato italiano si è rivolto alla Corte di Giustizia per verificare la compatibilità di un simile obbligo con il diritto dell’Unione, chiedendo in particolare se l'obbligo vaccinale costituisca una discriminazione diretta tra il personale militare e il personale civile che svolge funzioni analoghe o una discriminazione indiretta nei confronti delle persone contrarie alla vaccinazione, per convinzioni personali.

I giudici amministrativi hanno inoltre interrogato la Corte sulla compatibilità della misura con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dato che la sospensione aveva privato l’ufficiale di qualsiasi retribuzione e, quindi, dei mezzi di sussistenza necessari al suo sostentamento e a quello della sua famiglia: l'ufficiale ha una moglie e due figlie minorenni.

Nella sentenza, da un lato, la Corte osserva che il diritto dell’Unione mira a lottare contro le discriminazioni dirette in materia di occupazione e di condizioni di lavoro che rientrano in uno dei motivi espressamente elencati nella normativa europea. Tuttavia, in questo caso, la differenza di trattamento tra il personale militare e il personale civile del Ministero della Difesa si basa sull'appartenenza a una categoria professionale distinta, un motivo non previsto dalla normativa.

Dall’altro lato, il diritto dell'Unione mira anche a combattere le discriminazioni indirette nel settore del lavoro, vale a dire quelle che, anche se apparentemente neutre, possono comportare un particolare svantaggio, soprattutto a causa dell'appartenenza a una religione o in ragione di convinzioni filosofiche o spirituali. Tuttavia l’ufficiale, che metteva in luce le conoscenze limitate sull'efficacia della vaccinazione, fondava il suo rifiuto su documenti scientifici esterni, nonché su argomenti relativi alla responsabilità di fronte a eventuali rischi.

Per la Corte, il militare cerca quindi di contestare le scelte effettuate dalle autorità italiane in materia di sanità pubblica, piuttosto che di affermare le sue convinzioni. E le ragioni del rifiuto, osservano i giudici, non rientrano nella nozione di "convinzione", bensì in un'opinione, che non è presa in considerazione dalla legislazione europea.

Infine, in assenza di qualsiasi legame tra l’obbligo vaccinale contestato e il diritto dell’Unione Europea, non è possibile rilevare un’eventuale violazione della Carta dei diritti fondamentali, che si applica agli Stati membri solo nell’ambito d’attuazione del diritto dell’Ue.

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