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Malattie gravi, tutela ampia per i lavoratori assenti

20 settembre 2019 | 11.20
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dal sito "La legge per tutti"

È vero: allo scadere del termine del comporto, il datore di lavoro può licenziare il dipendente in tronco senza inviargli una previa comunicazione che non sia l’atto di licenziamento stesso. Difatti, per legge, una volta preso atto della malattia troppo lunga, l’azienda può risolvere il contratto di lavoro senza preavviso e motivazione. Ma ciò non vale per le malattie particolarmente gravi. Secondo una recente e interessante sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere resa nota oggi, quando la patologia da cui è affetto il dipendente non gli consente di rendersi conto dell’approssimarsi della scadenza del comporto, è dovere del datore informarlo di ciò. Come? Inviandogli una preventiva comunicazione scritta. In essa, dovrà avvisarlo che il comporto sta per esaurirsi ed, eventualmente, dovrà ricordargli che può sfruttare l’aspettativa non retribuita prevista dal suo contratto o le ferie non ancora godute. In questo modo, il dipendente potrà sfruttare un ulteriore periodo per restare a casa senza perdere il posto.

Le conclusioni del giudice sono del tutto innovative perché non esiste alcuna norma, all’interno del nostro ordinamento, che imponga – neanche in caso di handicap particolarmente gravi – una previa comunicazione al lavoratore assente in prossimità dello scadere del periodo di conservazione del posto. Ma si può ricavare una simile interpretazione dalle norme dell’ordinamento, dal dovere di buona fede e correttezza che regola i rapporti di lavoro.

Risultato: il licenziamento in tronco del dipendente affetto da malattia grave deve ritenersi discriminatorio e quest’ultimo vanta il diritto alla reintegra.

Se ti interessa approfondire questo argomento leggi Troppo tempo in malattia: è valido il licenziamento senza avviso?

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