Il Dl sicurezza è salvo. La Consulta: "E' inammissibile il ricorso di Magi contro il Governo"

"A sollevare il conflitto di attribuzioni tra poteri è la Camera di appartenenza del singolo parlamentare e non quest'ultimo"

Il Dl sicurezza è salvo. La Consulta:
01 dicembre 2025 | 15.16
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Il ricorso in Corte costituzionale del deputato e segretario nazionale di +Europa Riccardo Magi contro l'Esecutivo rispetto alla procedura seguita nella deliberazione del cosiddetto decreto-sicurezza (Dl 48 del 2025) è "inammissibile". Secondo la giurisprudenza costituzionale, infatti, "deve essere escluso che il singolo parlamentare sia legittimato a sollevare conflitto di attribuzioni nel confronti del Governo" quando agisce "a tutela di prerogative attribuite dalla Costituzione all’intera Camera a cui appartiene (ordinanza n. 17 del 2019)". Pertanto è salvo il decreto- sicurezza di cui Magi aveva chiesto l'annullamento dal momento che i titolati a sollevare il conflitto contro il dl del Governo erano la Camera e/o il Senato. È quanto si legge nell’ordinanza numero 178, depositata oggi, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dal deputato Magi, singolo ricorrente, nei confronti del Governo.

Le doglianze di Magi, unico ricorrente, si basavano sulla sostanziale riproduzione, nel decreto-legge, delle norme contenute in un disegno di legge ordinario di cui è stato conseguentemente sospeso l’esame in Parlamento. La Corte ha rilevato che "le doglianze del ricorrente relative all’eccentricità del modus operandi del Governo coinvolgono direttamente l’intera Assemblea" e che, "d’altronde, in molteplici occasioni questa Corte ha negato l’ipotizzabilità di una concorrenza tra la legittimazione attiva del singolo parlamentare e quella della Camera di appartenenza (ex plurimis, ordinanze n. 151 del 2022, n. 67 e n. 66 del 2021)".

Pertanto, titolare della sfera di attribuzioni costituzionali in ipotesi lese e, quindi, eventualmente legittimata a sollevare conflitto è la Camera di appartenenza del singolo parlamentare e non quest’ultimo. La Corte ha inoltre precisato che il ricorrente non ha allegato "una sostanziale negazione o un’evidente menomazione" delle proprie prerogative costituzionali, poiché l’unica circostanza riferita nel ricorso riguardo all’iter parlamentare di conversione in legge del “decreto sicurezza” atteneva alla presentazione di cinque questioni pregiudiziali, una delle quali peraltro sottoscritta dallo stesso ricorrente, che ha quindi avuto la "possibilità di esercitare le proprie funzioni costituzionali" nel corso del procedimento di conversione.

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