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Farmaci: Aifa aggiorna gestione segnalazioni reazioni avverse (2)

17 febbraio 2014 | 13.28
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(Adnkronos Salute) - Le stesse considerazioni devono essere osservate per le comunicazioni di sospette reazioni avverse ricevute dai titolari di Aic dal segnalatore (operatore sanitario o paziente), tramite di qualsiasi mezzo (per esempio comunicazioni telefoniche , risultati di ricerche di mercato o altro) e per le quali non sia possibile risalire alla struttura di appartenenza del segnalatore. Quindi, nei casi di sospette reazioni avverse gravi in cui non è possibile risalire alla struttura sanitaria di appartenenza del segnalatore, ovvero al responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria, i titolari di Aic sono autorizzati a inserire tali casi direttamente in Eudravigilance , entro 15 giorni dalla data di ricezione degli stessi.

Per tutti gli altri casi in cui sia nota la struttura sanitaria di appartenenza del segnalatore rimangono valide le disposizioni precedentemente impartite, ovvero che fino a quando l'Ema non potrà assicurare le funzionalità della banca dati Eudravigilance, i titolari di Aic sono tenuti a trasmettere al responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza del segnalatore tutte le segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi o non gravi che si sono verificate nel territorio nazionale.

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