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Consulta: "Carcere per giornalisti solo se diffamazione incita a odio e violenza"

26 giugno 2020 | 14.13
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Un anno di tempo al legislatore per nuova legge che bilanci libertà di stampa e tutela reputazione

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di Enzo Bonaiuto
Un anno di tempo al Parlamento, per ripensare la legge che prevede fino alla pena del carcere per i giornalisti condannati per diffamazione, in modo da bilanciare in maniera più adeguata, nonché più in sintonia con quanto prevede la Corte Europea dei diritti dell'uomo, la libertà di espressione del pensiero e la libertà di stampa con il diritto alla tutela della propria reputazione.

E' quanto ha deciso la Corte Costituzionale, nella ordinanza depositata oggi al palazzo della Consulta, con la quale si rinvia alla udienza del 22 giugno 2021 la decisione sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Salerno e di Bari, in relazione alla legittimità della pena detentiva prevista in caso di diffamazione a mezzo stampa, "in modo da consentire al legislatore di approvare una nuova disciplina".

I giudici costituzionali osservano che la condanna al carcere per un giornalista si può accettare solo in casi eccezionale gravità, come si verifica quando la diffamazione arriva al punto da istigare all'odio e alla violenza nei confronti della 'vittima'. Ma la Consulta mette anche in guardia per il fatto che le nuove tecnologie, la rete Internet e i social, abbiano aumentato, rispetto ai tradizionali mezzi di comunicazione, i rischi di offendere la reputazione altrui, diritto che va anch'esso difeso.

La Corte Costituzionale premette che "il bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione non può essere pensato come fisso e immutabile, essendo soggetto a necessari assestamenti, tanto più alla luce della rapida evoluzione della tecnologia e dei mezzi di comunicazione verificatasi negli ultimi decenni". Per questo motivo, rinvia all’udienza del 22 giugno del prossimo anno la sua decisione, in modo da "consentire al legislatore di approvare una nuova disciplina".

Infatti, spiegano i giudici della Consulta, "il bilanciamento espresso dalla normativa vigente è divenuto ormai inadeguato e richiede di essere rimeditato dal legislatore, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo che, al di fuori di ipotesi eccezionali, considera sproporzionata l’applicazione di pene detentive nei confronti di giornalisti che abbiano pur illegittimamente offeso la reputazione altrui", anche al fine di "non dissuadere i media dall’esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull’operato dei pubblici poteri".

Il nuovo bilanciamento richiesto al Parlamento dalla Corte Costituzionale dovrà "coniugare le esigenze di garanzia della libertà giornalistica con le altrettanto pressanti ragioni di tutela effettiva della reputazione individuale delle vittime di eventuali abusi di quella libertà da parte dei giornalisti; vittime che sono oggi esposte, dal canto loro, a rischi ancora maggiori che nel passato. Basti pensare, in proposito - sottolineano i giudici - agli effetti di rapidissima e duratura amplificazione degli addebiti diffamatori determinata dai social networks e dai motori di ricerca in Internet".

Per la Consulta, "un così delicato bilanciamento spetta primariamente al legislatore, che è il soggetto più idoneo a disegnare un equilibrato sistema di tutela dei diritti in gioco, che contempli non solo il ricorso, nei limiti della proporzionalità rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva dell’illecito, a sanzioni penali non detentive nonché a rimedi civilistici e in generale riparatori adeguati, come in primis l’obbligo di rettifica; ma anche a efficaci misure di carattere disciplinare, rispondendo allo stesso interesse dell'Ordine dei Giornalisti di pretendere da parte dei propri membri il rigoroso rispetto degli standard etici che ne garantiscono l’autorevolezza e il prestigio, quali essenziali attori del sistema democratico".

Soltanto in questo quadro, afferma la Corte Costituzionale, "il legislatore potrà eventualmente sanzionare con la pena detentiva le condotte che, tenuto conto del contesto nazionale, assumano connotati di eccezionale gravità dal punto di vista oggettivo e soggettivo, tra le quali si inscrivono segnatamente quelle in cui la diffamazione implichi una istigazione alla violenza ovvero convogli messaggi di odio".

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